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GIUSTIZIA

1ª Categoria, Atletico Monteporzio - Vesta: lunga squalifica per un aracionero

Il Giudice Sportivo decreta il 3-0 a tavolino per gli ospiti nel match valido per la 18ª giornata

16 Marzo 2023

Atletico Monteporzio - Vesta: squalifica di 4 anni ad Emanuele Rausa

1ª Categoria, Le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni di rilievo del comunicato n. 283, diramato dal CR Lazio. In Prima Categoria c'è da segnalare lo 0-3 a tavolino a carico del Vesta, dopo il match disputato lo scorso 12 marzo contro l'Atletico Monteporzio con squalifica fino al 31 marzo 2027 al calciatore Emanuele Rausa. Nella delibera del Giudice Sportivo si legge: 

ATLETICO MONTEPORZIO - VESTA SSD A R.L.

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe

RILEVA

- al 17' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore RAUSA Emanuele (VESTA) per avergli rivolto espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo avvicinava con atteggiamento aggressivo stringendogli con entrambi le mani il collo con forza provocandogli forte dolore. Il direttore di gara, in conseguenza all'aggressione subita sospendeva definitivamente la gara al 12' del secondo tempo sul seguente punteggio: ATLETICO MONTEPORZIO - VESTA 1 - 1.

L'arbitro persistendo il dolore al collo, si presentava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma dove gli veniva riscontrato un trauma distruttivo rachide cervicale con prognosi gg. 7 s.c.. Da quanto sopra riportato, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è dà attribuire alla società VESTA.

In virtù all'art. 10 del CGS

DELIBERA

a) di infliggere alla società VESTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;

b) di inibire il Sig. RUGGERI Edoardo (VESTA) fino al 24/03/2023, (allontanato per proteste nei confronti
dell'arbitro);

c) di squalificare il Sig. RAUSA Emanuele (VESTA) fino al 31/03/2027;

d) di squalificare il calciatore TORZULLI Francesco (VESTA) per una gara effettiva (espulso per doppia
ammonizione).

Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7 del CGS e riportate nel C.U. n. 49/A della FIGC del 12/10/2022.

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