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2ª CATEGORIA
Attribuita la responsabilità al Sempione per non aver proseguito la partita, i bianconeri possono ancora sognare la promozione
15 Giugno 2023
©Torrenova
Si attendeva chiarezza dal Giudice sportivo circa l'interruzione dell'ultimo match di campionato tra Sempione Calcio e Torrenova FC, e la risposta fatidica non si è fatta attendere. Attribuita alla compagine di casa la responsabilità della non prosecuzione dell'incontro, con conseguente 0-3 a tavolino e dunque tre punti che vengono riconosciuti ai bianconeri, in virtù dei quali raggiungono in classifica la Vis Casilina e guadagnano lo spareggio promozione, che sarà poi successivamente definito con data e ora. Notizia importante, dunque, in ottica assegnazione del primo posto nel girone F di Seconda Categoria, e che farà certamente discutere a causa di quanto accaduto sul terreno di gioco.
Il testo del comunicato n. 414:
SEMPIONE CALCIO - TORRENOVA F.C.
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.SEMPIONE CALCIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SEMPIONE CALCIO - TORRENOVA F.C.
Il Giudice sportivo,
esaminato il ricorso fatto pervenire nei tempi previsti dalle norme vigenti dalla società SEMPIONE CALCIO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto, sul risultato provvisorio di 1 - 0 a favore della ricorrente, sostenitori della società TORRENOVA FC intimidivano e minacciavano i propri tesserati.
Nel contempo, mentre la palla era lontana e l’arbitro si trovava di spalle, rivolto verso lo svolgimento dell’azione, due giocatori del TORRENOVA FC, presumibilmente il n.18 ed il n.1, sferravano calci nei confronti del calciatore Alessandro Gazzo, mentre questi era a terra.
A causa di tale aggressione, interveniva immediatamente una ambulanza ed il malcapitato calciatore veniva prelevato e portato al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I.
Sono intervenute le Forze dell’Ordine del Commissariato di Fidene con due agenti.
In relazione a tale aggressione, la società ricorrente, SEMPIONE CALCIO, ha ritenuto di non continuare la partita, motivando l’abbandono in ragione della paura cagionata dal grave episodio, in un contesto generale di continue minacce e intimidazioni.
Pertanto, la ricorrente chiede l’audizione dell’arbitro, a conferma dei fatti sopra descritti e, per l’effetto, chiede:
1) valutare ogni opportuna conseguenza sul piano disciplinare nei confronti della società TORRENOVA FC;
2) escludere ogni sanzione disciplinare a carico della società SEMPIONE CALCIO.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l’arbitro riferisce che durante l’intera durata della gara, i sostenitori della società TORRENOVA FC gli rivolgevano espressioni offensive e minacciose, oltre ad insulti indirizzati ai calciatori della squadra avversaria.
3) il contributo va incamerato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARE DEL 10/ 6/2023
CRL 414 LND/ 15
L’arbitro riferisce che al 39’ del primo tempo, un calciatore della società SEMPIONE CALCIO, GAZZO Alessandro, si accasciava a terra, con forte dolore all’altezza dell’ipocondrio dx; i compagni di squadra asserivano che lo stesso era stato colpito da un avversario a gioco lontano, con un calcio violento e volontario all’altezza del fianco.
Il GAZZO veniva portato fuori dal terreno di gioco, dove gli venivano prestate le prime cure. Successivamente, con un’ambulanza veniva trasportato al Pronto Soccorso.
La società SEMPIONE CALCIO, constatate le condizioni del proprio compagno di squadra, comunicava all’arbitro l’intenzione di non proseguire la gara, in quanto non erano più nelle condizioni psicologiche, ed a tutela della propria incolumità rinunciavano alla gara rilasciando una dichiarazione scritta.
Considerato quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento, in quanto veniva sospesa al 48 del primo tempo sul seguente punteggio SEMPIONE CALCIO TORRENOVA FC 1 - 1.
Dalla lettura del referto di gara redatto dall’arbitro, non si evince che ci siano stati gravi episodi di violenza o aggressione.
Tutto quanto riportato, la responsabilità dell’anticipata conclusione della gara, va attribuita alla società SEMPIONE CALCIO.
Pertanto, in virtù allart.10, comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
1) di infliggere alla società SEMPIONE CALCIO, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 3;
2) di comminare alla società TORRENOVA FC, l’ammenda di euro 300,00, per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso;
3) di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC, per ulteriori accertamenti in merito all’eventuale aggressione subita dal calciatore GAZZO Alessandro.
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