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Giustizia
17 Gennaio 2025
La Vis Sgurgola dovrà rigiocare la gara con la Nuova Paliano (©Facebook - Vis Sgurgola Calcio 1963)
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dà ragione alla Vis Sgurgola: nessuna responsabilità per la società arancioblù nella mancata disputa della sfida con la Nuova Paliano dello scorso 24 novembre. La gara non ha avuto luogo per l'inagibilità del campo da gioco della Vis, comunicata però con un solo giorno di anticipo dall'Amministrazione Comunale. Al club, dunque, sarebbe mancato il tempo materiale per provvedere alle riparazioni necessarie, restando dunque nell'impossibilità di impedire il rinvio della partita. Questi i passaggi salienti della delibera:
"[...] La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che la gara non era stata disputata per problemi tecnici all’impianto elettrico dello stadio, accertati dal Comune di Sgurgola, solamente il giorno antecedente la gara e che pertanto nessuna responsabilità poteva esserle addebitata. Questa Corte [...] esaminati gli atti ufficiali, in particolare le memorie difensive di entrambe le società coinvolte, ritiene di poter accogliere il reclamo. In effetti dall’attività istruttoria emerge che la gara Vis Sgurgola Calcio – Nuova Paliano, prevista per sabato 23/11/2024, non è stata disputata a causa di un guasto del sistema elettrico dell’impianto sportivo, accertato dal Comune di Sgurgola venerdì 22 novembre, cioè il giorno antecedente la gara. E’ evidente, pertanto, che a seguito della comunicazione di inagibilità del impianto sportivo, CRL 224 LND/4 trasmessa lo stesso giorno dal Comune, la società ospitante non ha avuto il tempo necessario per individuare, in così poco tempo, un altro campo da gioco idoneo. Né possono trovare fondamento le eccezioni sollevate dalla Asd Nuova Paliano ed in particolare la circostanza che non fossero presenti i calciatori della Vis Sgurgola il giorno della gara; tale dichiarazione è sconfessata dal direttore di gara, il quale accertava nel proprio referto, al momento del riconoscimento, la presenza dei calciatori della società reclamante. In conclusione, nessuna responsabilità può essere addossata alla società ospitante per la mancata disputa della gara causata da un fatto imprevisto ed imprevedibile (caso fortuito). Per tutto quanto detto, questa Corte, DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, ordinando la disputa della gara".
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