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Roma Capitale - Apertura e chiusura negozi: le regole fino al 30 settembre

Prorogata l'ordinanza dello scorso 30 giugno che prevede orari diversi divisi in tre fasce in ragione delle misure per attenuare l'epidemia in corso

04 Agosto 2020

Roma Capitale - Apertura e chiusura negozi: le regole fino al 30 settembre

Negozi: regole fino al 30 settembre

Negozi: regole fino al 30 settembre

Prorogata al 30 settembre 2020 a Roma, con provvedimento l’ordinanza di giugno – già prorogata al 31 luglio – che stabilisce gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive alla luce dell’emergenza Covid 19. L’ordinanza istituisce tre diverse fasce orarie (F1 – F2 – F3) in base al tipo di attività e specifica quelle escluse dalle disposizioni.

F1 Raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).

F2 Comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00

F3 Costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore19.00.

Le disposizioni dell’ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei centri commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3. La disciplina del provvedimento esclude gli esercizi commerciali che registrano picchi di clientela in particolari fasce orarie, come i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Vale anche per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità. Non sono assoggettate al provvedimento anche la attività di commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata nell'ordinanza. 

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