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Direttore sportivo: una legge ne delegittima la carica

Nel terzo appuntamento della nostra rubrica su diritto e sport parliamo di un curioso caso sul ruolo del ds

21 Dicembre 2017

Direttore sportivo: una legge ne delegittima la carica

Ogni anno presso il settore tecnico della F.I.G.C. si tiene il corso per ottenere l’abilitazione da direttore sportivo di società professionistiche. Il corso della durata di 144 ore, ha lo scopo di formare figure professionali da inserire all’interno dello staff tecnico di società professionistiche. Vediamo in che modo l’ordinamento sportivo disciplina e tutela questa figura professionale.

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Ai sensi dell’articolo 1 del “regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi” è direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione, “la persona fisica che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.”. Pertanto, il direttore sportivo a seguito del corso di formazione ottiene una formazione tecnica tale da poter essere considerato il vero e unico deus ex machina del calciomercato di una società professionistica.

Purtroppo, però, lo stesso “regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi” prevede all’articolo 8 comma 2 che 2. che “Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all’art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi”. Ebbene, tale articolo, delegittima del tutto la figura del ds, permettendo a qualunque persona fisica all’interno della compagine sociale della società, purché abbia la rappresentanza della stessa, di sostituirsi alla figura del direttore. In questo  modo, come da prassi molto consueta soprattutto in serie C e B, la gestione ordinaria della direzione tecnica è portata avanti dagli stessi Presidenti, o addirittura da persone di loro fiducia che, in moltissimi casi non hanno sufficienti competenze specifiche.  E allora a questo punto ci si chiede: per quale motivo vengono ogni anno effettuati corsi per formare nuovi ds, (peraltro dal costo molto ingente) se lo stesso regolamento non obbliga le società ad averne uno nell’organigramma? Sarebbe opportuno che, la questione fosse portata all’attenzione di qualche associazione di categoria (ADISE) per far chiarezza e tutelare maggiormente i propri associati.

(Si ringrazia l'avvocato Clemente Severati per la gentile collaborazione)

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