Cerca
diritto e sport
11 Gennaio 2018
Nel sesto appuntamento della rubrica "Diritto e sport", l'avvocato Clemente Severati interviene in prima persona per parlare di un argomento sempre più attuale: l'utilizzo dei social network da parte dei tesserati di una società sportiva.
"Qualche settimana fa sono stato chiamato da una squadra dilettantistica di Roma in cecra di assistenza legale, in quanto lo stesso legale rappresentante della società era stato convocato in Procura Federale assieme ai genitori di due tesserati minorenni della medesima società. Ebbene, una volta difronte al procuratore, siamo stati messi a conoscenza del motivo della convocazione: una indagine nei confronti dei tesserati in questione, per aver fatto girare tramite un noto social network immagini inneggianti a comportamenti discriminatori religiosi nei confronti di un’altra società affiliata alla Lega. Oltre agli stessi tesserati, anche la società è stata convocata per rispondere di una eventuale sua responsabilità oggettiva. Staremo a vedere in futuro se si deciderà per l’archiviazione del caso (una bravata dei ragazzi) o se si deciderà di proseguire. In entrambi i casi è indispensabile sottolineare la delicatezza dell’uso dei social network per tutti i tesserati federali: un uso strumentale e non idoneo potrebbe comportare conseguenze molto gravi sia per il tesserato e sia per la società di appartenenza. Per completezza di seguito vorrei riportare testualmente il dettato normativo cardine delle norme comportamentali di tutti i tesserati:
NORME DI COMPORTAMENTO Art. 1bis Doveri e obblighi generali 1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva. 4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA). 5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche isoci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1. 7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1".
EDICOLA DIGITALE
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni