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diritto e sport
25 Gennaio 2018
Oggi, insieme all'avvocato Clemente Severati, parliamo dell'emendamento della Legge di Bilancio 2018, recentemente approvato allo scopo di re-introdurre l'esame di abilitazione per la professione di procuratore sportivo. Si parla di re-introduzione in quanto prima del 2015 esisteva già l'esame di abilitazione con il relativo albo professionale, purtroppo però a causa della deregolarizzazione varata dalla Fifa ed entrata in vigore il 1° aprile 2015 lo stesso fu' abolito, con la "tragica" conseguenza che chiunque, senza le dovute conoscenze in materia di diritto, economia e contrattualistica poteva fino ad oggi rappresentare sia un club e sia un calciatore nelle trattative di mercato, avendo il solo onere di pagare una tassa annuale di euro 500.
Di seguito si riporta il testo dell'emendamento:

È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
(Si ringrazia l'avvocato Clemente Sev erati per la gentile collaborazione)
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