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diritto e sport
15 Marzo 2018
I giocatori del Pescara, tra cui Marco Verratti, durante la tragedia che colpì Piermario Morosini
In un periodo di estrema tristezza nel mondo del calcio per le note vicende che recentemente hanno colpito l'intera nazione per la prematura scomparsa di Davide Astori, il presente intervento è finalizzato ad evidenziare, se ce ne fosse bisogno, l'importanza dell'idonietà medico-sportiva dei calciatori e ciò che la normativa federale stabilisce in merito, sopratutto con riguardo agli adempimenti da parte delle società. Sul punto, troviamo la normativa di riferimento, per ciò che concerne il dilettantismo, nell'art. 43, TITOLO II. denominato "Tutela medico Sportiva" delle N.O.I.F.. Insieme all'avvocato Clemente Severati abbiamo recuperato l'articolo 43, che disciplina quanto segue:
1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato."
Nel prossimo intervento ci addentreremo in particolare sugli adempimenti per la tutela medico sportiva con rigurado alla società professionistiche.
(Si ringrazia l'avvocato Clemente Severati per la preziosa collaborazione)
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