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l'editoriale

Caro Guidi, noi studiamo sempre! E su Calì ti diciamo che...

Dopo l'ennesimo "sfogo" social del Direttore dell'Audace contro la nostra testata, abbiamo deciso di accogliere le sue parole e offrirgli le giuste delucidazioni sulla squalifica all'attaccante classe '97

19 Marzo 2018

A sinistra Marco Guidi, a destra Aimone Calì ©AudaceSavoia

A sinistra Marco Guidi, a destra Aimone Calì ©AudaceSavoia

A sinistra Marco Guidi, a destra Aimone Calì ©AudaceSavoia

Siamo tutti abituati ormai alle sparate social e alle offese gratuite di Marco Guidi, caratteristico dirigente dell'ASD Audace. Già ci siamo meritati appellativi vari, anche se quello che preferiamo è “pennivendoli”. Pare che il buon Guidi si ecciti particolarmente quando insulta i “pennivendoli”. Parla di noi di Gazzetta Regionale come “nemici”, ma deve sapere che questa testata non è nemica di nessuno, se non dell'illegalità. Pertanto se Guidi non commetterà reati potrà dormire sonni tranquilli con noi. Anche chi gestisce la pagina Facebook dell'Audace, assurda coincidenza, si pone spesso sul piedistallo, esalta i propri meriti dirigenziali - Ma quali? Partiva come una delle favorite per la vittoria del campionato e si ritrova sesta a meno 12 dalla vetta - e si fomenta nell'attaccare o nello screditare gli altri, anche progetti sportivi, osannando sé stesso. Come dimenticare quell'inspiegabile confronto “schiacciante” tra la splendida Audace e il “meno lodevole” Città di Anagni... Ah, giusto per la cronaca, i biancorossi si stanno giocando il primo posto. Siamo certamente in buona compagnia, giusto Di Mario di Ciampino? Insomma, chiunque non sia allineato pare che altro non sia che un nemico da attaccare tramite una tastiera. L'ultimo caso riguarda Aimone Calì, squalificato per due giornate in data 5 Marzo dal Comunicato Ufficiale n°145/AA, ma schierato comunque titolare dall'Audace domenica 11 marzo e domenica 18 marzo (rispettivamente contro Almas Roma e Roccasecca), le due giornate in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica, come riportato dalla nostra notizia, pubblicata nella serata di ieri.


Smentita Non per Marco Guidi e la pagina Facebook dell'Audace, che ci accusano di non saper leggere, di godere delle disgrazie dell'Audace - Ma quando mai è successo? Fatti, non chiacchiere per piacere - e soprattutto di non esserci informati prima di scrivere. Ahinoi, niente di più falso. Sappiamo leggere, non godiamo delle disgrazie altrui perché per nostra fortuna abbiamo un'etica e dei valori sani e, cosa ancora più importante, ci siamo informati prima di diffondere la notizia, come responsabilmente facciamo ogni volta. Al momento il direttore dei “colchoneros” si appiglia alla mancanza di notifica della squalifica di Calì, essendo un Comunicato FIGC anziché LND, affermando su Facebook che il giocatore non è squalificato finché “le autorità sportive preposte non inviino le relative notifiche, indicando la data esecutiva, che come ripeto non è paragonabile in alcuna misura con le regole concernenti i Dilettanti, nei quali è da intendersi notificata con l'uscita del Comunicato Ufficiale”. Prima delle risposte vi illustriamo meglio i fatti.

La normativa Il 5 Marzo è uscito il Comunicato Ufficiale FIGC che dispone la squalifica del calciatore classe '97 Aimone Calì, in soldoni per non aver regolarmente stipulato e depositato un contratto con il Procuratore sportivo Michelangelo Minieri, che lo rappresentava al momento dei suoi “spostamenti” professionali, che recita: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.32 pf 17/18 nei confronti del Sig. Aimone Calì (…). Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aimone Calì; (...) vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo (…); si rende noto l'accordo (...)”. Significa, in parole semplici, che Calì ha proposto al Procuratore Federale un accordo sulla sanzione da applicare per le violazioni, e tale accordo è andato a buon fine senza che nessuno avesse niente da eccepire. L'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva menzionato nel Comunicato del 5 Marzo, regolamenta i cosidetti “patteggiamenti” tra i “soggetti sottoposti a indagini” e il “Procuratore Federale”. In mancanza di rilievi e osservazioni nei termini previsti dagli organi preposti, l'accordo “acquista efficacia e comporta (…) l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare (…)”. Nel nostro caso tutto è “filato liscio” e il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nelle due giornate appena trascorse.


Banalmente... Non per Guidi però, così abbiamo voluto considerare le sue parole e capire a cosa si riferisse. Per prima cosa ci siamo chiesti: ma per Guidi, se lo stesso Comunicato fosse stato pubblicato dalla LND, varrebbe come una notifica? Come lui stesso sostiene? Perché ciò è già accaduto... Proprio il 5 Marzo sulla pagina www.lnd.it./it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/ (il link è quello giusto!). Pertanto se Guidi considerasse la mera conoscibilità dell'accordo da parte degli interessati - perché a questo serve una notifica - sarebbe già contraddetto dai fatti. Discorso diverso invece se Guidi stesse tirando in ballo l'art. 22 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita: “Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”. L'Audace e Calì quindi rientrerebbero proprio in quei casi eccezionali per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta che, in quanto eccezionali, riguarderebbero situazioni extraordinarie. E qui dobbiamo fare ammenda, perché effettivamente non conosciamo tutte le eccezioni, come ad esempio le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, ma non avendo risposta certa abbiamo pensato bene di contattare direttamente la Segreteria della FIGC che ci ha risposto senza troppe esitazioni: “Per i casi di patteggiamento basta il Comunicato Ufficiale”. Probabilmente però Guidi e l'Audace la sanno più lunga, pertanto li tranquilliziamo sin da ora sulla rettifica nel caso in cui avessimo sbagliato. Perché sappiamo molto bene cosa significa fare informazione, non devono certo spiegarcelo loro.

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