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Il comunicato
12 Aprile 2018
La nota dell'Audace
Con questa giusta sentenza del Giudice Sportivo si può dire conclusa la vicenda legale che ha condannato l'ASD AUDACE alla sconfitta di una gara già vinta con tutti i meriti sportivi sul campo. Secondo quanto è riportato nelle motivazioni:"Il reclamo è fondato.Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica irrogatagli con C.U. n. 145/AA della FIGC del 5.3.2018 per due gare effettive relativi al procedimento n. 32 su comunicazione della Procura Federale.Considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore CALI Aimone alla gara in oggetto. Visto l’art. 22 comma 2 del CGS".Non intendiamo commentare. Riteniamo invece importante fare chiarezza su quanto è accaduto. Il provvedimeto originario ha determinato una sanzione pecuniaria nei confronti del giocatore che, negli anni precedenti in cui non era tesserato con l'ASD AUDACE, aveva omesso di comunicare i dati del suo procuratore sportivo nel trasferimento ad una società professionistica. Le norme federali (Codice di Giustizia Sportiva), consentono di commutare la sanzione economica in due giornate di squalifica del giocatore, che ovviamente, ben consigliato dal suo procuratore, ha optato per questa soluzione più vantaggiosa per lui. Purtroppo il procedimento si è concluso quando Aimone Calì risultava tesserato con l'ASD AUDACE, totalmente estranea alla vicenda, ma che a tutti gli effetti è stata danneggiata da una serie di errori ed omissioni, non imputabili alla nostra Società. Inoltre il Comunicato n.145/AA del 5.3.2018 non è stato pubblicato dalla LND C.R. Lazio, regolarmente consultato dalla dirigenza della ASD AUDACE, ma esclusivamente sul sito della LND nazionale.
RISULTATO Un risultato sportivo alterato, una perdita di punti in classifica, una sanzione ad un nostro dirigente inconsapevole e una multa, tre punti ad una squadra che non ha dimostrato di meritare la salvezza (vedi classifica) e le nostre scuse al Direttore di Gazzetta Regionale che, abile nel suo mestiere, ha avuto la notizia prima di tutti.Tuttavia, per metterci nella condizione di rispettare il provvedimento di squalifica del giocatore, ci chiediamo se non era più semplice notificarci il provvedimento del G.S. o pubblicarlo anche sul sito della LND per il nostro Comitato Regionale di riferimento. La semplificazione e la trasparenza aiuterebbero le società dilettantistiche a non subire anche il peso di queste gravose situazioni.(ASD AUDACE)
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