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Raduni giovani calciatori: ecco le regole da seguire

Il Comitato regionale ha pubblicato i regolamenti per l'organizzazione dei raduni da parte delle società

08 Luglio 2019

Foto ©Lori

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Con il Comunicato numero 1 il CR Lazio ha pubblicato le regole da seguire per l'organizzazione dei raduni di giovani calciatori.

Questo il testo:


Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2006 enon per i nati nel 2007) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.

Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2019 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione. I requisiti richiesti sono i seguenti:


- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;

- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito ilgiovane;

- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.


Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità. Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):


- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA

- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA


La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante, e deve specificare:

a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);

b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società cointeressate) opportunamente tesserati per le rispettive società;

c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti alraduno;

d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;

e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;

f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno);

g) il nominativo del medico presente durante il raduno. In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad unnumero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGCoperanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge ilraduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società diappartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto,non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento ditutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

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