Cerca
il caso
29 Luglio 2019
Due ragazzi davanti alla Gingawall ©1vs1
Una vittoria importante per la 1VS1 ma, stavolta, la rinomata realtà che sta sviluppando un innovativo percorso di tecnica individuale ha fatto centro non in campo ma nell'aula di tribunale. Un successo arrivato in seguito al riconoscimento da parte di un giudice sull'utilizzo non autorizzato della Gingawall (la famosa “paretina”, ndr) da una società. Questo uno stralcio dell'importante sentenza: “Visto il ricorso presentato da XX XXX, XX XXX, XX XXX” – 1VS1 Soccer Academy – “ai sensi dell'articolo 129 e 131 CPI nei confronti dell'Impresa XXXXXXXX (...) fondato sull'allegazione dell'ipotesi di illecita utilizzazione di copie non originali o non autorizzate di materiale brevettato dai ricorrenti (solido di forma prismica a due facce triangolari reg. EUIPO N. 004002087) […]. Visti gli articoli 129 ne ss CPI della legge sul diritto d'autore: - autorizza parte ricorrente a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario alla descrizione ed alla perizia nei confronti …. dei beni di cui la stessa risulta titolare rinvenuti presso la sede legale della societa` resistente, presso la sua sede operativa nonche´ presso altre sedi secondarie o unita` locali e comunque presso locali nella disponibilita` della societa`, al fine di verificare la presenza di oggetti analoghi a quelli oggetto di privativa detenuta dai ricorrenti; - [...] - autorizza il sequestro di quanto rinvenuto”. Sequestro del materiale e riconoscimento del brevetto che viene commentato così dall' amministratore Marco Falsarella che commenta così l'ordinanza recentemente emessa: “Questa ordinanza sancisce in modo chiaro e inequivocabile che la Gingawall da noi registrata non può essere contraffatta e riprodotta in alcun modo. In altre parole una paretina realizzata con quella forma e con quel design, di qualsiasi larghezza, altezza, lunghezza o inclinazione non può stare in mezzo al campo se non quella originale realizzata dall’1vs1. E’ il riconoscimento giuridico dell’originalità dello strumento, della metodologia e di tutti i protocolli di allenamento che sono stati brevettati a livello internazionale”. Una vittoria importante perchè porta al riconoscimento del lavoro e degli sforzi fatti sin qui dall'1VS1: “In qualsiasi settore – continua poi Falsarella - la contraffazione e la riproduzione illecita è perseguita penalmente e prevede un risarcimento economico dei danni subiti proprio perché dietro brand, progetti e strumenti originali ci sono sempre ingenti investimenti, persone coinvolte, tempo dedicato, impegno ed energie. Il riconoscimento giuridico ottenuto è fondamentale proprio perché mette a tutela il lavoro svolto fin qui. Inoltre rafforza ulteriormente convinzioni e fiducia di tutta la community che si sta formando intorno all’1vs1”. C'è però un aspetto della vicenda che va sottolineato: la 1VS1 ha deciso di non rendere noto il nome della società in questione e, soprattutto, non ha chiesto alcun risarcimento economico. Una scelta fortemente voluta e che mostra in maniera chiara e concreta quanto la scuola di tecnica individuale non voglia schierarsi contro i club ma, pur tutelando com'è giusto che sia le proprie metodologie, intenda collaborare attivamente con esse creando così un connubio ideale per la crescita dei giovani calciatori: “La nostra azione legale non ha mai avuto un obiettivo repressivo o risarcitorio bensì quello di far chiarezza circa la paternità dello strumento e della metodologia. Non è nostro intento quindi entrare in contenzioso con le società o con gli istruttori che si avvalgono di paretine contraffatte ma di invitarli a sostituirle con le originali. Le società possono semplicemente acquistare le Gingawall o scegliere le formule di adesione nel mondo 1vs1, descritto nel sito www.1vs1.eu”. A questo si aggiunge poi la necessità della pubblicazione su testata giornalistica come specificato nell'ordinanza: “Oltretutto, il Giudice ha disposto un'ulteriore misura afflittiva, disponendo esplicitamente “la pubblicazione dell'ordinanza in estratto a cura della ricorrente ed a spese dell'ingiunta sulla Gazzetta dello Sport in caratteri ordinari e su un giornale a tiratura regionale” uno strumento – quello della pubblicazione su testata giornalistica – che il codice di proprietà industriale prevede, tra l'altro, allo scopo di dare un segnale sul mercato e reprimere simili violazioni da parte di altri potenziali contraffattori”. Una linea ben precisa quella descritta da Falsarella e che spiega come la 1VS1 possa davvero diventare per le varie società sportive lo strumento ideale per sviluppare al massimo tutto il potenziale che già hanno nei loro centri sportivi.
EDICOLA DIGITALE
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni