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L'approfondimento

Sport in Costituzione e Legge di Bilancio a confronto

L'approfondimento dell'avv. Vignotto, esperta in Diritto dello Sport, sulla modifica dell'art. 33 della Costituzione

24 Marzo 2022

Sport in Costituzione e Legge di Bilancio a confronto

Sport in Costituzione e Legge di Bilancio a confronto

"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme"
Il Senato della Repubblica in data 22 Marzo 2022 approvava, alla unanimità, il DDL 747 Costituzionale inerente alla “Modifica dell’art. 33 della Costituzione in materia di promozione e valorizzazione dello Sport” sopra richiamato. Il testo, ora, sarà trasmesso alla Camera per la sua approvazione definitiva. Nell’ambito dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’”Ordinamento sportivo” è riconosciuto come legislazione concorrente alla legislazione statale.
Una modifica che desta sicuramente clamore, approvazione, fiducia, soprattutto quando trattasi della Costituzione recepita come un "Testo sacro".
Un intervento, in tempi utili, importante, sembrerebbe, in vista dell’entrata in vigore della “Legge di Bilancio” del 30 Dicembre 2021, n.234. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024 “con particolare riferimento agli artt. 329,330, inerente all’educazione motoria.
Se dovessimo riconoscere il vero senso dell’espressione “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico “, come da testo approvato, questo contrasterebbe con:

  • l’art. 329 ove si riporta che "Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo […], l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente […], l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria […]";
  • l’art. 330 ove si riporta "L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente …".

Pertanto, al momento rimarrebbero escluse, nell’ambito della scuola primaria, le prime classi, dove, invece, l’educazione motoria dovrebbe fare da padrona, così come richiamato dall’ art.329, “… quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo” indispensabile per la crescita di un bambino alle prime armi. Soprattutto, poi, è di particolare importanza per quei bambini che non hanno la possibilità economica di dedicarsi ad una disciplina sportiva, indipendentemente dai diversi bandi o voucher messi a disposizione dalle Regioni e/o Comuni per incentivare l’attività sportiva con particolare riguardo alle famiglie con difficoltà. C’è anche da constatare come il tutto stia partendo a rilento considerando gli anni scolastici di riferimento per le classi quarte e quinte del primo ciclo di istruzione quando invece dovrebbe essere fatto tutto in brevissimo tempo. Il riferimento, invece, ai “…limiti delle risorse finanziarie…” lascia piuttosto perplessi. Tra la Legge di Bilancio e il testo approvato, al momento dal Senato, sembrerebbe non esserci alcuna sincronicità ma criticità, salvo modifiche.

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