Cerca
L'Intervista
L'analisi dell'Avvocato, esperta di diritto dello sport: "Per la prima volta verrà salvaguardato chi sceglie di intraprendere un percorso lavorativo nel Dilettantismo"
11 Luglio 2023
L'avvocato Lina Musumarra
La riforma dello sport rappresenta una svolta ed un passo in avanti epocale per questo mondo, soprattutto per il settore dilettantistico, a confermarlo ci sono le parole di un'esperta di diritto dello sport come l'avvocato Lina Musumarra: "La riforma dello sport è molto importante, di particolare rilevanza sono le disposizioni in materia di lavoro sportivo in vigore dal 1 luglio contenute nel decreto legislativo 36 del 2021, come modificato dal successivo decreto legislativo 163 del 2022 e, proprio in questi giorni, si stanno discutendo presso le Commissioni parlamentari competenti gli ulteriori modifiche introdotti da un nuovo decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio scorso. Dopo 40 anni è stata abrogata la legge 91 del 1981 che ha disciplinato il lavoro sportivo professionistico ed è stata introdotta la figura del lavoratore sportivo senza distinzioni di genere ed indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, definendone la relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale. Facendo esempi pratici, il giocatore o la giocatrice di pallavolo, la cui Federazione non ha mai istituito un settore professionistico, fino al 30 giugno di quest'anno venivano qualificati come atleti dilettanti, non lavoratori, senza tutele, mentre dal 1 luglio sono lavoratori sportivi a tutti gli effetti. Il decreto legislativo 36, nel rispetto dei principi introdotti nel 2019 con la legge delega di riforma dello sport (la numero 86), ha finalmente introdotto una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport. L'obiettivo che si vuole perseguire con la legge in esame e con gli ulteriori interventi correttivi in fase di approvazione è quello di pervenire al giusto equilibrio tra la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport".
La figura del lavoratore sportivo e del volontario - Entrando più nello specifico, l'avvocato Musumarra spiega dettagliatamente quelle che sono le figure che rientrano nella nozione di lavoratore sportivo: "Sono ricompresi coloro che svolgono attività sportiva sia in ambito professionistico che dilettantistico verso un corrispettivo. In particolare, in base all'articolo 25 del decreto legislativo 36: l'atleta innanzitutto, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico ed il direttore di gara. Nella nozione di lavoratore sportivo si ricomprende altresì ogni tesserato che a fronte di un corrispettivo svolge quelle mansioni che rientrano, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono esclusi invece dalla nozione di lavoratore sportivo quei soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo - gestionale". Non solo i lavoratori sportivi ma anche i volontari vengono disciplinati nelle nuove disposizioni: "La figura del volontario rappresenta una risorsa preziosa e di fondamentale importanza per le società sportive dilettantistiche. È espressamente disciplinata dall'articolo 29 del decreto legislativo 36, con una serie di disposizioni che hanno avvicinato sempre di più il mondo sportivo a quello del terzo settore".
I contratti lavorativi - Andiamo poi a spiegare, sempre grazie alle sapienti parole dell'avvocato Musumarra, come potranno essere gestiti i contratti dei lavoratori sportivi: "L'articolo 28 del decreto legislativo 36 ha previsto, in forza del principio di specificità, che il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo si presume oggetto di un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, devono però ricorrere due requisiti nei confronti della medesima società per la quale si è tesserati: la durata delle prestazioni non deve superare le 18 ore settimanali (innalzate a 24 secondo lo schema del nuovo decreto correttivo), escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni, e le prestazioni devono risultare coordinate da un punto di vista tecnico - sportivo osservando quelli che sono i regolamenti delle federazioni, delle discipline associate e degli enti di promozione. Si tratta di una presunzione relativa di lavoro autonomo se vengono rispettati questi due requisiti, ma ben sappiamo che il contenuto del contratto deve corrispondere alla realtà perché purtroppo ci sono stati casi in cui si è riscontrata la presenza di collaboratori che in realtà erano lavoratori subordinati, come testimoniato dalle recenti numerose sentenze della Corte di Cassazione, con conseguenze economiche a livello sanzionatorio particolarmente pesanti per le società dilettantistiche. Con la riforma del lavoro sportivo, sotto il profilo fiscale e previdenziale è stata prevista un'esenzione totale fino a 5.000 € annui di compenso, mentre da 5.001 € fino a 15.000 € annui è stata previsto il versamento dei soli contributi previdenziali; infine sopra i 15.000 € annui si applicano le aliquote ordinarie per i contributi fiscali e previdenziali, con una riduzione dell'aliquota contributiva pensionistica nei limiti del 50 per cento fino al 31 dicembre 2027".
La portata ed il significato di questa riforma - In chiusura, l'avvocato Musumarra spiega ancora la portata ed il significato di questa riforma: "È una riforma epocale come qualcuno la definisce, per la prima volta vengono tutelati anche nel settore dilettantistico tutti coloro che hanno scelto come attività principale o esclusiva quella sportiva, i giovani atleti innanzitutto che costituiscono il patrimonio dello sport, con il riconoscimento della dignità del loro lavoro".
EDICOLA DIGITALE
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni
Dalle altre sezioni