Cerca

diritto e sport

Art. 35 e il privilegio del referto arbitrale: un esempio

Prendendo spunto dal recente caso Starace in Accademia - Grifone, approfondiamo la norma con il legale del giocatore

07 Dicembre 2017

Art. 35 e il privilegio del referto arbitrale: un esempio

Parte oggi la nuova rubrica di Gazzetta Regionale, dedicata al diritto sportivo. Con l'aiuto di una squadra di addetti ai lavori in ambito giuridico, ogni giovedì andremo a sviluppare uno o più punti riguardanti norme e situazioni del  diritto e applicate al calcio. In questo primo appuntamento, sotto la nostra lente di ingrandimento c'è il caso Starace in Promozione risalente a meno di due settimane fa.

Image title
Lo scorso 26 novembre, al termine del match di campionato tra Accademia Calcio Roma e Grifone, l'arbitro aveva riportato sul referto di gara un'offesa a sfondo razziale da parte di Simone Starace ai danni di un avversario. Al giocatore gialloverde è stata inflitta la squalifica di 10 giornate, secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 1.1 C.G.S.Con il legale che sta seguendo questo caso, l'avvocato Clemente Severati, abbiamo fatto un piccolo approfondimento sulla norma in questione: "Questa norma attribuisce ai referti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale - dice l'avvocato - In questi giorni depositerò alla Corte Sportiva di Appello Territoriale un reclamo avverso la decisione del giudice sportivo fondando, tra le altre, la mia difesa su una dichiarazione scritta e sottoscritta dalla persona offesa nella quale esplicitamente si evidenzia che l’insulto ricevuto non era assolutamente a sfondo razzista. Purtroppo, a mio avviso il reclamo non verrà accolto, proprio in virtù del fatto che il referto dell’arbitro per la giustizia sportiva è una prova privilegiata e non contestabile anche di fronte a una dichiarazione fatta dalla parte offesa, in quanto prova non ammissibile come le testimonianze di terzi. Inoltre, se da una lato tale norma ha un senso per i professionisti, dove esiste la prova TV, dall’altro per i Dilettanti, non esistendo la TV, dare la prova contraria di quanto refertato dal direttore di gara sarebbe una vera e propria Probatio Diabolica". In attesa del verdetto della Corte, dunque, si evince un certo pessimismo da parte del legale di Simone Starace. Tuttavia, la testimonianza del giocatore offeso potrebbe in un certo senso "ripulire" l'immagine del ragazzo quanto meno agli occhi dell'opinione pubblica.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Gazzetta Regionale

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alle nostre newsletter

EDICOLA DIGITALE

Dalle altre sezioni