GIRONE G

Lupa Roma, penalizzazione di 1 punto in classifica

Questioni inerenti l'anno scorso alla base della seconda penalizzazione stagionale in casa Lupa Roma che scende a quota 29 punti

Nuova penalizzazione per la Lupa Roma che, dopo il punto già perso in precedenza, ne aggiunge un secondo in meno scendendo così a quota 29 punti in classifica nel girone G della Serie D. Questo il testo integrale con le motivazioni:


Con provvedimento del 6.12.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Rosato Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante dellaSocietà Lupa Roma FC Srl per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazioneal Comunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (DipartimentoInterregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria Federale, per non aver provveduto adepositare, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti aitesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumentidovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentantecome sopra descritto.


Il dibattimento


Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Rosato Pietro, inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per la Società Lupa Roma FC Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsinella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite.


I motivi della decisione


Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisitiagli atti.Risulta infatti documentalmente accertato, che il Sig. Pietro Rosato in proprio e nella suaqualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl non ha depositato, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione attestante l'avvenutopagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità digiugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per lemensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volteall’effettuazione del predetto incombente;La Co.Vi.So.D., a seguito di apposita comunicazione della Co.Vi.So.C., ha evidenziato aicompetenti organi della FIGC, attraverso nota del 5 ottobre 2017, allegata all’atto dideferimento, il mancato versamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesseratiper le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti. Risulta pertanto integrata la violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione alComunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (DipartimentoInterregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria FederaleIl sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Rosato,Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl.


Il dispositivo


Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni

- per Rosato Pietro, inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per la Società Lupa Roma FC Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsinella corrente stagione sportiva.



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