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provinciali
14 Febbraio 2019
L'Atletico Vescovio vince una piccola battaglia, relativa all'esclusione di Andrea Capodivento da parte del direttore di gara in occasione della gara di Under 14 Provinciali con la Boreale Don Orione. Il Giudice Sportivo ha ammesso l'errore dell'arbitro, il quale ha escluso il calciatore biancorosso dalla partita per mancanza del tesserino rilasciato dalla LND, nonostante la presentazione di un regolare documento di riconoscimento e pertanto ha ordinato la ripetizione della gara:
"Di seguito il comunicato ufficiale. Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 113 del 7.2.2019 (pag.13); decide quanto segue. La Società A.S.D. ATLETICO VESCOVIO ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo che venga disposta la ripetizione della gara disputata tra la SOC BOREALE DON ORIONE e la società reclamante in data 3 Febbraio 2019 e valevole per il Campionato Under 14 Provinciale. A sostegno della propria richiesta l’A.S.D ATLETICO VESCOVIO adduceva che nella gara in questione l’arbitro non consentiva la partecipazione alla gara al calciatore CAPODIVENTO Andrea, che, benché inserito in lista, era privo di tesserino rilasciato dalla L.N.D. ed in possesso del solo documento di riconoscimento, contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall’art.71 delle N.O.I.F.. Il ricorso è meritevole di essere accolto. Preliminarmente, al riguardo giova richiamare sia il contenuto dell’art. 71 N.O.I.F. in base al quale l’identificazione dei calciatori da parte dell’arbitro può avvenire anche “mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti”, sia quanto previsto dall’art. 61 – comma 5 N.O.I.F. che prevede che “iI calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento”. Tale dichiarazione è stata correttamente redatta da parte del Dirigente Accompagnatore e consegnata al direttore dell’incontro al termine della gara e da questi sottoscritta per accettazione. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la decisione dell’arbitro di non consentire la partecipazione della gara al calciatore CAPODIVENTO Andrea non risulta conforme alle prescrizioni regolamentari, con conseguente diritto da parte della Società reclamante a poter nuovamente disputare la gara.
Il Giudice Sportivo di Primo Grado:
Accoglie il reclamo della Soc. A.S.D. ATLETICO VESCOVIO e per l’effetto ordina la ripetizione della gara ATLETICO VESCOVIO – BOREALE DON ORIONE, valevole per il Campionato under 14 Provinciale, demandando alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell’art. 33 comma 13 C.G.S."
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