Provinciali
Radiazione revocata: il Torre Angela riammesso nei Giovanissimi
Accolto il ricorso della società capitolina, a cui sono stati inflitti 10 punti di penalizzazione e 500 euro di multa. Ridotte anche le squalifiche dei giocatori Semproni e Tomaini
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal Torre Angela avverso la radiazione del campionato dei Giovanissimi Provinciali. La radiazione è stata quindi commutata in dieci punti di penalizzazione oltre ad una ammenda di 500 euro. Ridotte anche le squalifiche ai calciatori Semproni e Tomaini e al dirigente Del Vecchio. Respinto invece il ricorso sulla perdita a tavolino della gara contro il Quadraro Cinecittà, che quindi conserva i tre punti in classifica.
Questo il testo del comunicato
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DIESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL CAMPIONATO, PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE ACARICO DEL DIRIGENTE DEL VECCHIO MARINO FINO AL 16/03/2021 CON PRECLUSIONEDI PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C., SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORECIANI DANILO PER 1 GARA NONCHE’ SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TOMAINITIZIANO E SEMPRONI LORENZO PER 4 GARE, MORETTI ALESSIO PER 2 GARE EMAGLIOCCHETTI GIANLUCA PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLADELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 79 DEL 17/03/2016(Gara: TORRE ANGELA – QUADRARO CINECITTA’ del 12/03/2016 – Campionato diGiovanissimi Provinciali Roma)
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Ascoltato l’Arbitro
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di squalifica a carico dell’allenatore CIANI Danilo e dei calciatori MAGLIOCCHETTI Gianluca e MORETTI Alessio in quanto inferiori al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S..
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente DEL VECCHIO Marino al 16/03/2020, nonché la squalifica a carico del calciatore TOMAINI Tiziano a 3 gare e la squalifica a carico del calciatore SEMPRONI Lorenzo a 2 gare.
Di revocare il provvedimento di esclusione dal campionato della Società TORRE ANGELA, comminando altresì la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, ai sensi dell’art.18 lett. g) del C.G.S. nonché l’ammenda di € 500,00. Di respingere il reclamo in relazione alla sanzione della perdita della gara.
La tassa reclamo va restituita. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Queste le motivazioni che hanno portato alla revoca della radiazione:
Osservato che la gravissima e censurabile condotta del dirigente DEL VECCHIO MARINO meriti un’adeguata sanzione la cui entità rispetto a quella comminata in prima istanza debba essereparzialmente ridotta, poiché le lesioni refertate all’arbitro in sede ospedaliera devono essere ricondotte in parte all’aggressione di un altro soggetto e perché, comunque, la loro percezione e le loro conseguenze sono derivate da patologia non apparente e pregressa (tanto che nella cartella clinica di Pronto Soccorso, allegato, al referto arbitrale non risulta, né dall’esame obiettivo che da quello strumentale effettuato nel nosocomio, alcun segno di lesioni traumatiche sul volto del direttore di gara) e non sono quelle che avrebbe avuto una persona in un ordinario stato di salute; ritenuto che la squalifica a carico dei calciatori TOMAINO TIZIANO e SEMPRONI LORENZO per la loro condotta, seppur censurabile, debba essere riconsiderata, vista la diversa entità delle ingiurie da loro pronunciate e visto che la giovane età di entrambi (quattordici anni) possa - CRL 320/7 - attenuare per la mancata assistenza all’arbitro trentacinquenne in occasione dell’aggressione da parte del dirigente DEL VECCHIO MARINO di sessantotto anni;
considerato che la riduzione della sanzione a DEL VECCHIO MARINO non possa non influire su quella di esclusione dal campionato Giovanissimi Provinciali della Società TORRE ANGELA e che, peraltro, questa sanzione, nel caso di specie, può essere conseguente solo alla condotta di DEL VECCHIO MARINO e non a quelle di altri dirigenti solo asseritamente riconducibili alla società stessa, poiché non identificati.
Inoltre, si osserva che l’esclusione dal campionato sia una sanzione (non automatica) che andrebbe a colpire non tanto la società stessa – attesa la mancata previsione di retrocessione nel campionato in oggetto che determinerebbe solamente l’impossibilità di completare la stagione per poi potersi iscrivere nuovamente nella prossima – quanto maggiormente i giovani calciatori che vedrebbero interrotto il proprio percorso sportivo e di crescita (non solo calcistica, ma umana) acausa di un’aggressione all’arbitro perpetrata da un dirigente, alla quale sono rimasti sostanzialmente estranei. Peraltro, questa esposta mancata consequenzialità andrebbe a minare la funzione pedagogica della pena che, in caso di giovane età del soggetto sanzionato – quale è, nel caso di specie – deve necessariamente affiancarsi alla sua natura afflittiva.