mano leggera
Pugno al volto dell'arbitro: sentenza shock del giudice sportivo
Sabato scorso un'altra aggressione nei campi del Lazio, stavolta in Under 15 Provinciali: 500 euro di multa e due punti di penalizzazione all'Atletico Focene per aver lasciato i cancelli aperti e incustoditi consentendo l'ingresso di una persona non identificata. Eppure le istituzioni avevano richiesto pene esemplari...
E' stata una settimana nera per il calcio dilettantistico del Lazio. L'aggressione all'arbitro Bernardini ha fermato tutti i campionati, ma come spesso denunciato dalla nostra testata sono diversi i casi di violenza sui campi della nostra regione. Stavolta siamo nel settore giovanile, più precisamente nell'Under 15 Provinciale: al termine di Atletico Focene – Aurelia Antica, il direttore di gara è stato colpito "da una persona non autorizzata e non identificata che, approfittando dei cancelli lasciati incustoditi, riusciva ad avvicinare l'arbitro colpendolo con un pugno al volto procurandogli forte dolore", come riporta il comunicato ufficiale n° 50 della Delegazione Provinciale di Roma. L'ennesimo episodio di violenza seguito però da una sentenza che appare decisamente leggera soprattutto in virtù degli sviluppi del caso Bernardini e della richiesta da parte dei più alti esponenti delle istituzioni nazionali, sportive e politiche, di sanzioni esemplari.
Di seguito il testo integrale del giudice sportivo nel comunicato 50 della delegazione provinciale di Roma.
“Euro 500,00 ATLETICO FOCENE Penalizzazione di 2 punti in classifica: per aver lasciato aperti ed incustoditi i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo, al termine della gara, l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi a persona non autorizzata e non identificata che riusciva ad avvicinare l’arbitro colpendolo con un pugno al volto procurandogli forte dolore.
Inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/2/2019 Ormesani Martino Giuseppe - Dirigente addetto all’arbitro - Al termine della gara non provvedeva a far chiudere i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo in tal modo l’ingresso a persona non autorizzata colpevole di atto di violenza nei confronti dell’arbitro. Sanzione contenuta per successiva fattiva collaborazione”.