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la decisione
15 Novembre 2017
Dopo oltre un mese di attesa, arriva la decisione definitiva del giustizia sportiva sulla gara Racing Club - Certosa, sospesa al ventottesimo del secondo tempo a seguito di una rissa che era scaturita sul punteggio di 2-1 per i locali. Ebbene, la delibera ha stravolto tutto. La Corte Sportiva ha infatti deciso di accontentare il ricorso del Certosa , presentato per contestare la decisione del direttore di gara di sospendere la gara per mancanza di uomini nonostante i biancoverdi contassero ancora 8 giocatori sul terreno. Il risultato della gara in questione è dunque 0-3. Il Certosa sale così a 10 punti in campionato e si arrampica fino al dodicesimo posto, in coabitazione coi cugini dell'Atletico 2000. Ecco il testo completo della decisione, contenuto nel comunicato ufficiale N°153:
La società SSD CERTOSA ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale indicato in oggetto, in cui è stata inflitta alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 / 3, nonché l’ ammenda di EURO 150,00. Contesta la soc. CERTOSA tale provvedimento, in quanto all’ atto della sospensione dell’ incontro deciso dall’ arbitro, la squadra aveva a disposizione ancora otto calciatori utili che avrebbero potuto proseguire il gioco e che invece l’ arbitro erroneamente considerava conclusa per inferiorità numerica della stessa. Chiede pertanto la ricorrente di verificare quanto sopra e conseguentemente modificare la decisione riportata in epigrafe. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale esaminava il referto arbitrale in cui risultava che al 28°minuto del secondo tempo il direttore di gara decretava l’espulsione del calciatore della soc. CERTOSA, SPINA Francesco per doppia ammonizione e che successivamente, all’atto della zuffa in campo, individuava tra i calciatori partecipanti quattro della soc. CERTOSA ed esattamente VITTORINI Alessio, PATRIARCA Emanuele, GIULIANI Andrea e RIZZO Paolo Donato, per cui decideva di sospendere la partita per inferiorità numerica dei calciatori della soc. CERTOSA.
Questa Corte nell’approfondire l’esame del rapporto di gara si rendeva conto che l’arbitro non si accertava delle due sostituzioni effettuate dalla soc. CERTOSA, che tra l’altro lui stesso riportava sul frontespizio del referto, in cui indicava che il VITTORINI ed il PATRIARCA erano stati sostituiti e che quindi non potevano essere considerati tra i 5 calciatori che avevano determinato l’inferiorità numerica della squadra ospite. Da quanto sopra appare chiaro che le lagnanze avanzate dalla soc. CERTOSA a parere di questa Corte, sono da considerarsi condivisibili, in quanto è evidente che la ricorrente con otto giocatori disponibili avrebbe potuto continuare a proseguire l’incontro oggetto del presente ricorso, mentre la squadra del Racing Club giustamente veniva sanzionata trovandosi in inferiorità numerica.
Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di revocare la punizione sportiva della perditadella gara a carico della Società S.S.D. CERTOSA confermando, altresì, la rimanente decisione impugnata.La tassa reclamo va restituita.
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