il comunicato

Trigoria: sconfitta a tavolino contro il Testaccio 68

Il club giallonero è stato sanzionato dal giudice sportivo con il ko d'ufficio, un'ammenda e un'inibizione per un dirigente

Brutte notizie in casa Trigoria il Giudice sportivo ha infatti sancito la sconfitta per 3-0 a tavolino per il club date le irregolarità riscontrate durante il match contro il Testaccio 68 nel campionato degli Allievi Fascia B Provinciali. Di seguito riportiamo il testo del comunicato ufficiale:

“Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 75 del 30.11.2017 (pag.14 )

decide quanto segue.


La Soc. AS TESTACCIO 68 ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. ASD TRIGORIA aveva schierato calciatori che non avevano compiuto il quattordicesimo anno di eta`.


La reclamante, quindi, invocava a carico della controparte le sanzioni previste dall'art. 17 - co. 5 C.G.S., in quanto i predetti calciatori al momento della disputa della gara non avevano titolo a parteciparvi avendo un'eta` inferiore a quella stabilita per il campionato Allievi Provinciali Fascia "B".

Il reclamo e` fondato.


Dall'esame degli atti di gara, e` difatti emerso che la Soc. ASD TRIGORIA inseriva nella distinta di gara, tra gli altri, al n. 10 il calciatore GIACOMELLI Alessandro nato il 13.12.2003, e al n. 14 il calciatore ARZENTON Mirko nato il 23.12.2003. Da un controllo effettuato su richiesta di questo Giudice l'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio ha precisato che il calciatore GIACOMELLI Alessandro risulta essere nato il 13.12.2002 e non gia` il 13.12.2003 come erroneamente trascritto nella lista di gara. Per quanto detto ne consegue che il calciatore GIACOMELLI aveva pieno titolo a partecipare all'incontro che ci occupa, senonche` il calciatore ARZENTON Mirko, che invece non aveva titolo, prendeva parte attiva alla gara subentrando al 4o del II tempo al n. 9 BALDINETTI Pietro, incorrendo pertanto nella violazione di quanto stabilito nel C.U n. 1 del 6.7.2017 della Delegazione Provinciale di Roma (pag. 30) dove viene precisato che al Campionato in questione possono parteciparvi "tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, nati dall' 1/1/2002 in poi e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14o anno di eta`".


PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado - Accoglie il reclamo della Soc. TESTACCIO 68 e per l'effetto commina ai sensi dell'art. 17 - co. 5 C.G.S. alla Soc. TRIGORIA la sanzione sportiva della perdita della gara ASD TRIGORIA - AS TESTACCIO 68 del 26.11.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali Fascia B, con il punteggio di 0-3;

- Commina a carico della Societa` ASD TRIGORIA l'ammenda di Euro 50,00;

- Inibisce fino al 15.12.2017 il Sig. Danilo MARINO, dirigente accompagnatore della Soc. ASD TRIGORIA nella gara in questione;

- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS”

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