la sentenza
Pro Roma - Romulea: ecco le motivazioni del Giudice
La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto le delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Con il comunicato n. 354, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato le delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale in merito alla gara tra Pro Roma e Romulea. Di seguito le motivazioni che hanno spinto il Collegio a ordinare la ripetizione della gara: "Vista la delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio con laquale è stato disposto l’invio degli atti della gara in questione alla Procura Federale della FIGC(C.U. n°311 dell’1/04/2016); Visti gli esiti dell’attività d’indagine rimessi in data 21/04/2016 con nota della Procura Federale prot.11576/32; Rilevato che dagli atti di accertamento compiuti emerge che l’Arbitro non ha mostrato il cartellinorosso ad alcun calciatore espulso se non al Penna della società Pro Roma ed ha espulso altresìdal campo l’allenatore della Romulea BELARDO Roberto, mentre non risultano adottati altriprovvedimenti nei confronti alcuno prima della sospensione della gara; Rilevato altresì che è emerso da plurime e convergenti dichiarazioni da parte di calciatori edirigenti di entrambe le squadre che l’Arbitro al momento della sospensione della gara haaffermato di “non sentirsela più di arbitrare” senza minimamente far cenno a provvedimentidisciplinari da assumere nei confronti di chicchessia, né ha chiamato i capitani per notificare leespulsioni di ben nove calciatori delle due società, né ha fatto menzione della sua decisione aidirigenti che pure lo hanno assistito nell’immediatezza dei fatti; Rilevato, infine, che la decisione della plurima espulsione di calciatori, cinque per squadra, vieneesplicitata solo in sede di restituzione delle liste di gara, dopo una lunga telefonata con il designatore sezionale, e, peraltro, nel referto vengono descritti a carico di svariati calciatori espulsicomportamenti non regolamentari meritevoli al più di una ammonizione; Ritenuto pertanto che la decisione di sospendere la gara non appare adeguatamente motivata el’Arbitro non ha posto in essere alcun provvedimento per poterla continuare, tenendo anche contoche in nessun momento è stata posta in pericolo la sua incolumità, essendo totalmente estraneo almotivo del contendere limitato ad un alterco tra il calciatore PENNA della Società Pro Roma e l’allenatore BELARDO della Società Romulea. Preso atto di quanto sopra, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizionedella gara".