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la decisione
01 Marzo 2018
Buone notizie per la Polisportiva Carso. Dopo il 3-0 a tavolino inflitto dal giudice sportivo per la gara contro la Polisportiva De Rossi è uscito il comunicato con le delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale (comunicato n° 297 , che di fatto ha accolto il reclamo della società pontina omologando il 2-2 con il quale si conclude la partita del 3 Dicembre.
Di seguito riportiamo le motivazioni della CSAT:
"La società Polisportiva Carso ha impugnato la decisione in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivoche le aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di€ 100,00 per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Pastore Alessandro in posizione irregolare in quantorisultato non in regola con il tesseramento federale in suo favore.Assume la reclamante di aver regolarmente tesserato il calciatore in questione con richiesta di aggiornamentodi posizione di tesseramento tramite modulo scaricato dal sistema che aveva attestato la libertà da vincoli delcalciatore.Inoltre il tesseramento inviato era stato convalidato dalla Federazione con l’apposizione della relativa“bollinatura” e non era stato mai segnalato alcun messaggio di errore. Lamentava poi che il tesseramento conla società Racing Club Roma s.r.l., appartenente ad altra Lega, si sarebbe perfezionato solo in datasuccessiva al 6-11-2017, data in cui la società avrebbe inviato il certificato di stato di famiglia del calciatoreappena estratto dagli uffici comunali.La Corte, preliminarmente, disponeva l’acquisizione presso la Lega competente degli atti relativi altesseramento del calciatore Pastore con la società Racing Club Roma.All’esito di tale produzione documentale è emersa la fondatezza degli assunti della reclamante in quanto èaccertato che il certificato di stato di famiglia prodotto dalla società Racing Club Roma è stato emessosuccessivamente alla data del tesseramento a favore della società Polisportiva Carso e quindi il perfezionamento degli atti di tesseramento a favore della società Racing Club Roma è sicuramentesuccessivo al tesseramento a favore della Polisportiva Carso.A fronte di tale evidenza documentale non può ritenersi irregolare la partecipazione del calciatore Pastore allagara in epigrafe e ne va quindi ripristinato il risultato acquisito sul campo.Non rientrando tra i poteri della Corte quello di intervenire con provvedimenti sui tesseramenti dei calciatori,essendo tale potere riservato all’apposita sezione del Tribunale Federale Nazionale, rinvia allo stesso per laregolarizzazione della posizione di tesseramento a favore della Polisportiva Carso del calciatore PastoreAlessandro come giovane dilettante, oggi erroneamente iscritto a favore della società Racing Club Roma s.r.l.quale giovane di serie. All’accoglimento del ricorso consegue la restituzione della tassa reclamo.
Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, per l’effetto, di ripristinareil risultato acquisito sul campo Polisportiva Carso 2 – 2 Polisportiva De Rossi. Di mandare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per i provvedimenti di competenza, inrelazione all’annullamento del tesseramento del calciatore PASTORE Alessandro a favore della Società S.S. RACING CLUB FONDI S.R.L. e la conseguente convalida del tesseramento a favore della Società A.S.D. POLISPORTIVA CARSO.La tassa reclamo va restituit",
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