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Sermoneta - Accademia: il match sarà giocato di nuovo

Dopo quanto accaduto al 43' del primo tempo, il giudice sportivo ha deciso per la ripetizione e di squalificare Meli

18 Ottobre 2017

Sermoneta - Accademia: il match sarà giocato di nuovo

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Alla fine è prevalso il buonsenso. O giù di lì. Nessuna stangata all'Accademia ed un squalifica abbastanza lunga per Meli. La decisione del Giudice Sportivo è apparsa ponderata anche perché ha analizzato ogni aspetto ed ha riscontrato, di fatto, che la decisione presa dall'arbitro è apparsa eccessiva. Sermoneta - Accademia Calcio Roma verrà quindi rigiocata a data da destinarsi. Certo, forse masticheranno un po' amaro Caputi ed i suoi ragazzi, perché erano in vantaggio per 2-1. Di seguito il testo con la decisione presa

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe rileva che l'arbitro al 43' del primo tempo espelleva per grave fallo di gioco MELI Gabriele (Accademia Calcio Roma). Alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso gesticolando. Il capitano della squadra lo allontanava. Nella foga, con una mano urtava il fischietto che il direttore di gara teneva in mano. L'arbitro, osserva ,che tale situazione lo "agitava" e non si trovava più nella condizione di lucidità. Pertanto decretava la sospensione definitiva della gara al 43' del I tempo sul seguente punteggio: 2 - 1. L'arbitro annota, inoltre, che grazie all'intervento dei dirigenti rientrava negli spogliatoi e senza ulteriori problemi poteva fare rientro nella propria sede. Successivamente, alle ore 18.30, persistendo lo stato di agitazione si portava presso l'ASL di Latina presidio ospedaliero dove gli riscontravano stato di agitazione guaribile in gg. 5 s.c. Da quanto sopra descritto, appare evidente che l'arbitro non ha subito violenza fisica, bensì proteste verbalicon atteggiamento minaccioso. Inoltre in tali circostanze è stato tutelato dal capitano della Società Accademia Calcio Roma e dai dirigenti della società Latina Sermoneta.

Questo Organo Giudicante avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lettera C del CGS


Delibera a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto adottato dall'arbitro

b) di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gliadempimenti di competenza

c) di squalificare il calciatore Meli Gabriele fino al 24.11.2017

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