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la decisione

Unipomezia, accolto il reclamo: con il Colleferro è 3-0

Un cambio di troppo durante la gara con i pometini è costato caro alla società rossonera

02 Novembre 2017

Uno scatto della partita incriminata ©GazReg

Uno scatto della partita incriminata ©GazReg

Uno scatto della partita incriminata ©GazReg

Brutte notizie per il Colleferro. Nell'ultimo comunicato ufficiale del CR Lazio, il giudice sportivo ha accolto il reclamo dell'Unipomezia infleggendo la punizione sportivo del 3-0 a tavolina in favore dei pometini a causa di un cambio di troppo durante la partita svoltasi il 7 Ottobre. Di seguito pubblichiamo il testo ufficiale del Giudice Sportivo.


Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104dell'11.10.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società UNIPOMEZIA 1938 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società COLLEFERRO CALCIO nel corso della stessa avrebbe effettuato sei sostituzioni trasgredendo a quanto previsto dal C.U. n. 1 del 5.7.2017. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti, esaminati gli atti ufficiali si rileva che la società COLLEFERRO CALCIO nel corso della gara ha effettuato le seguenti sei sostituzioni:

1) al 28' del I tempo esce il n. 6 RECCHIA Cristiano entra il n. 14 MAZZETTI Gianmarco.

2) al 42' del I tempo esce il n. 7 CICO Matteo entra il n. 16 MOSCETTA Cesare

3) al 36' del II tempo esce il n. 9 PIZZALE Alessandro entra il n. 15 DE BIASIO Manuel

4) al 40' del II tempo esce il n. 11 GAGLIARDUCCI Simone entra il n. 17 CECCONI Francesco

5) al 46' del II tempo esce il n. 10 MIZZONI Alessio entra il n. 18 MARIANI Gabriele

6) al 49' del II tempo esce il n. 8 CAVALLUCCI Simone entra il n. 13 MARIANI Nicola.

Considerato quanto sopra riportato,la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto la società COLLEFERRO CALCIO non ha ottemperato a quanto disposto dal C.U. 1 del 5.7.2017. In virtù all'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società UNIPOMEZIA 1938 b) di infliggere alla società COLLEFERRO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 Si restituisce la tassa reclamo".

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