Giustizia
Violenza sull'arbitro, il capitano paga per tutti: doppia squalifica
Il Giudice sportivo pronto a revocare il provvedimento per sanzionare i veri colpevoli una volta individuati
Ennesimo episodio di violenza contro gli arbitri nell'ultimo fine settimana di gare, il primo dopo lo stop imposto dai fischietti proprio per protestare contro questo tipo di situazioni. A finire al centro dell'attenzione stavolta è la sfida di Under 19 Regionale tra Accademia Sporting Roma e Tirreno Sansa: nei minuti finali della partita l'arbitro è stato circondato dalla formazione ospite venendo prima colpito con uno schiaffo al volto e poi spintonato a terra. Inevitabile la condanna da parte del Giudice sportivo che però, non essendo stati riconosciuti dal direttore di gara gli autori dei due deprecabili gesti, ha dovuto infliggere la sanzione solo al capitano della squadra: sono infatti rivolte a lui le due squalifiche da 4 anni comminate, una per lo schiaffo ed una per la spinta. Questa la delibera completa dell'organo giudicante sull'accaduto:
"[il Giudice sportivo delibera] 1) d'infliggere alla società Tirreno Sansa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 300,00. Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del C.G.S e riportate nel C.U. 49/a della Figc del 12/10/2022;
2) di inibire il sig. Greco Ermenegildo (società Tirreno Sansa) fino al 31/01/2025 per mancata assistenza all'Arbitro;
3) di squalificare il calciatore Zanotti Valerio, per n. 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nello schiaffo violento al volto con fuoriuscita di sangue dalla bocca, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS)
4) di squalificare il calciatore Zanotti Valerio, per ulteriori n 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nella spinta al petto che ha causato la caduta dello stesso e il conseguente colpo alla nuca, sbattendo sul terreno, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS)".
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