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05 Ottobre 2018
Colle di Fuori e Tigre in campo
Non si è fatta attendere la decisione del giudice sportivo dopo i fatti accaduti nel finale di match tra Colle di Fuori e Tigre Calcio (clicca qui per leggere). La decisione appare sacrosanta con le due squadre che hanno subito entrambe lo 0-3 a tavolino. Di seguito le motivazioni
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe
Rileva Al 49' del secondo tempo l'arbitro allontanava il Gianluca De Santis (Tigre) per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco stringendo per il collo un calciatore della squadra avversaria senza, tuttavia, procurargli danni fisici. Al 49' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore Damiano Vinci (Colle di Fuori) perchè in reazione spingeva un dirigente della squadra avversaria e quindi si colpivano reciprocamente procurandosi ferite al corpo. Successivamente, a seguito di tali eventi, entravano sul terreno di gioco numerosi sostenitori di entrambi le società che si colpivano reciprocamente. L'arbitro chiedeva l'intervento della Forza Pubblica e non sussistendo le condizioni per portare a termine lagara la sospendeva al 49' del secondo tempo sul seguente punteggio: Colle di Fuori - Tigre Calcio 0-0. Nel corso della zuffa, l'arbitro fra i più facinorosi notava i calciatori Angelo Rita (Colle di Fuori) e Giovanni Lepori (Tigre)
In considerazione a quanto sopra la responsabilità per l'anticipata conclusione della gara va attribuita ad entrambe le Società.
In virtù all'art. 17 comma 2 del CGS Delibera
a) di infliggere alla società Colle di Fuori e Tigre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00 per entrambe
b) di inibire Gianluca De Santis (Tigre) fino al 26.10.2018
c) di squalificare Damiano Vinci (Colle di Fuori) per tre gare effettive, di squalificare per una garaeffettiva Angelo Rita (Colle di Fuori) e Giovanni Lepori (Tigre)
La giustizia sportiva ha modificato anche un altro risultato, vale a dire quello di Atletico Torvanica - Nettuno. Queste le motivazioni
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe del 30.09
Rileva L’ufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice Sportivo,segnalava che il calciatore Edmont Abazi non risulta essere tesserato per la società Atletico Torvanica.
Considerato l’art. 29 comma 4 lettera A) del CGS, questo organo giudicante instaura d’ufficio ilprocedimento, e per effetto dell’art. 17 comma 5 lettera A) Delibera
a) Di infliggere alla SocietàAtletico Torvanica la punizione sportiva della perdita della garacon il punteggio di 0 – 3; nonché l’ammenda di euro 100,00
b) Di inibire il dirigente responsabile Alessio Teclo Penzo (Atletico Torvanica) fino al12.10.2018
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