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Coppa Lazio
A causa di un'irregolarità nelle sostituzioni durante il quarto di finale, saranno i rossoblù a passare in semifinale
12 Maggio 2023
Giudice Sportivo
Con il comunicato ufficiale numero 371, il giudice sportivo accoglie il ricorso dello Sporting San Cesareo, in merito alla gara di andata valevole per i quarti di finale di Coppa Lazio di Prima Categoria, contro il Terra di Cicerone. Per effetto infligge alla società Terra di Cicerone lo 0-3 a tavolino, con esclusione dalla competizione. Sporting San Cesareo che si qualifica quindi in semifinale. Di seguito il testo della sentenza.
Preannuncio di ricorso
Sporting San Cesareo - Terra di Cicerone Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.SPORTING SAN CESAREO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Sporting San Cesareo - Terra di Cicerone
Il Giudice Sportivo,
esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SPORTING SAN CESAREO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in funzione alle sostituzioni effettuate, nel corso della gara, dalla società TERRA DI CICERONE.
La società ricorrente segnala la presenza in campo, all’inizio della gara, dei seguenti calciatori under: - CALDERONI Massimiliano (30/04/2005); - MEROLLE Raimondo (19/03/1999); - GRECO Leo (27/01/2001).
A detta della reclamante, la società TERRA DI CICERONE, nel corso del secondo tempo, ha effettuato n.4 sostituzioni facendo entrare sul terreno di gioco n.4 calciatori over, e facendo uscire tra gli altri un calciatore under e, precisamente, al 44 del IIº tempo usciva il calciatore GRECO Leo (27/01/2001) maglia n.7, ed entrava il calciator il calciatore MASTROIANNI Davide (12/08/1997) maglia n.19.
La ricorrente sostiene che così facendo la società TERRA DI CICERONE abbia violato quanto previsto dal regolamento della Coppa Lazio di Iº Categoria, nello specifico quanto previsto dallart.4 del Comunicato Ufficiale n.171 del 14/12/2022.
Per quanto sopra specificato, la società SPORTING SAN CESAREO richiede quanto previsto dallart.10, comma 6 del C.G.S. e la conseguente vittoria per 3 - 0.
La società TERRA DI CICERONE, in riferimento al ricorso in oggetto, segnala un mero errore di trascrizione, in quanto la distinta sarebbe stata inizialmente compilata con l’inserimento di due calciatori con i n. 17: nella realtà, il sig. DI FOLCO Francesco (31/05/2002) ha indossato la maglia con il n.17 ed il sig. TERSIGNI Massimo (6/05/1988) ha indossato la maglia con il n.20.
Pertanto, la società TERRA DI CICERONE ritiene di aver disputato tutta la gara senza violare il regolamento della Coppa, avendo seguito le seguenti sostituzioni: - esce il n.10 MASTRANTONI Diego (1989) ed entra il n.17 DI FOLCO Francesco (2002); -esce GALANTE (1997) ed entra SARDELLITTI; - esce BUONANNO (1981) ed entra FRATARCANGELI (1984); -esce GRECO (2001) ed entra MASTROIANNI (1997).
CRL 371 LND/ 5 Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l’arbitro segnala le seguenti sostituzioni, avvenute cronologicamente:
- al 25 del IIº tempo, esce il n.10 MASTRANTONI Diego (1989) ed entra il n.17 TERSIGNI Massimo (1988);
- al 36 del IIº tempo, esce il n.4 GALANTE Alberto (1997) ed entra il n.16 SARDELLITTI Davide (1998);
- al 44 del IIº tempo, esce il n.9 BUONANNO Sandro (1981) ed entra il n.18 FRATARCANGELI Marco (1984);
- al 44 del IIº tempo, esce il n.7 GRECO Leo (2001) ed entra il n.19 MASTROIANNI Davide (1997).
Sentito l’arbitro, questi conferma che i calciatori sono stati sostituiti cronologicamente così come sopra segnalato e conferma, altresì, che in sua presenza la lista di gara era stata rettificata assegnando la maglia n.17 al sig. TERSIGNI Massimo (1998), e la magli n.20 al sig. DI FOLCO Francesco (2002).
Si rileva inoltre che il dirigente accompagnatore della società TERRA DI CICERONE ha firmato e sottoscritto il rapporto di fine gara compilato dall’arbitro dal quale si evince chiaramente che il calciatore entrato al 25 del secondo tempo con la maglia n. 17 è il Sig. TERSIGNI Massimo e non risulta sia stata richiesta all’arbitro alcuna rettifica prima della sottoscrizione del documento.
Il ricorso è fondato.
Per l’effetto, in virtù dellart.10 del C.G.S. e dellart.3 del Comunicato Ufficiale n.171 del 14/12/2022
Delibera
1) di accogliere il ricorso proposto dalla società SPORTING SAN CESAREO;
2) di infliggere alla società TERRA DI CICERONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’esclusione dal proseguo della manifestazione;
3) il contributo va restituito.
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