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Fa discutere cosa è accaduto nel match contro il Real Testaccio. Il Giudice Sportivo trasmette gli atti
09 Maggio 2024
Il gruppo squadra del Torvajanica (Facebook - ASD Football Club Torvajanica)
Ha dell'incredibile quanto accaduto durante l'ultima giornata di campionato tra Torvajanica e Real Testaccio. Secondo quanto riportato nel comunicato del Giudice sportivo, infatti, il club tirrenico ha insistito per effettuare la sesta sostituzione non prevista dal regolamento nonostante l'opposizione dei calciatori che, infatti, hanno abbandonato il terreno di gioco per protesta dando poi il via ad un diverbio con gli stessi dirigenti. Quanto emerso dal referto arbitrale ora è in mano alla procura federale, che esaminerà il caso in maniera più approfondita. Da sottolineare come i tre punti guadagnati a tavolino dal Real Testaccio hanno portato alla salvezza diretta la squadra giallorossa, costringendo ai playout il Marino, che al momento ha scelto di non commentare il fatto. Di seguito il testo integrale della decisione presa dal Giudice sportivo:
"FOOTBALL CLUB TORVAJANICA - REAL TESTACCIO
Il Giudice Sportivo,
esaminato il ricorso fatto pervenire nei tempi previsti dalle norme vigenti dalla società Real Testaccio, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto, sul risultato provvisorio di 3 a 2 in favore della società F.C. Torvajanica, quest’ultima avrebbe effettuato la sesta sostituzione e, successivamente, avrebbe abbandonato il terreno di gioco anticipatamente rispetto al termine regolare della gara. Pertanto, tutto ciò premesso, la reclamante chiede di infliggere alla società F.C. Torvajanica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3. Preliminarmente si rileva che le controdeduzioni trasmesse dalla società F.C. Torvajanica pervenivamo in data 8 maggio 2024, alle ore 08:11 e, pertanto, sono da considerarsi tardive, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 156/A "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le ultime 4 giornate .." della FIGC del 2 febbraio 2024. Questo Organo giudicante, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, rileva quanto segue:
- la società ospitante richiedeva il tempo di attesa, prima dell’inizio della gara, e la stessa iniziava alle ore 15:23.
- al 30 del II Tempo la società F.C. Torvajanica chiedeva di effettuare la sesta sostituzione nel corso della gara ma, il calciatore che doveva essere sostituito si rifiutava di uscire; pertanto, i dirigenti richiamavano un secondo giocatore per effettuare la sostituzione che, però, ugualmente si rifiutava di uscire dal terreno di gioco; dopo circa un minuto, avveniva la sostituzione tra il calciatore n.6 Andrometti Samuel (sostituito), ed il calciatore n.14 Pansa Andrea (subentrante). A questo punto, i calciatori presenti sul terreno di gioco della società F.C. Torvajanica, non accettando la decisione presa dai propri dirigenti di effettuare la sesta sostituzione, decidevano di non proseguire la gara, e di abbandonare il terreno di gioco. Si accendeva una rissa nell’area antistante gli spogliatoi fra alcuni di questi calciatori ed i dirigenti della società, non identificati, che si prolungava per alcuni minuti.
- L’arbitro dunque, preso atto che i calciatori della società F.C. Torvajanica non intendevano proseguire la gara, considerava definitivamente sospesa la stessa al 30 del II tempo; successivamente lo stesso, chiedeva che gli fosse presentata una comunicazione scritta attestante la volontà di non proseguire la gara, che però non gli veniva rilasciata.
Il ricorso è fondato. Considerato difatti quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento, in quanto veniva sospesa al
30 del secondo tempo sul seguente punteggio: F.C. Torvajanica Real Testaccio 3 2, per abbandono del campo da parte della società F.C. Torvajanica. Tutto quanto riportato, la responsabilità dell’anticipata conclusione della gara, va attribuita alla società F.C. Torvajanica. Pertanto, in virtù allart.10, comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
1) di infliggere alla società F.C. Torvajanica, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 3, n.1 punto di penalizzazione in classifica nonché l’ammenda di euro 300,00;
2) di squalificare il dirigente Andrometti Marco fino al 7/06/2024;
3) di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC, per ulteriori accertamenti del caso".
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