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la decisione
09 Luglio 2015
Belloli © lnd.it
Il Tribunale Federale Nazionale ha
condannato a quattro mesi di inibizione l'ex presidente della Lega
Nazionale Dilettanti, Felice Belloli, per la frase sessista “Basta!
Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche”
pronunciata durante il Consiglio Direttivo del 5 marzo 2015. Una
frase che l'ex presidente aveva sempre negato di aver pronunciato.
L'inchiesta della Procura Federale, però, ha smentito Belloli, che
poi, a causa dello scandalo fu sfiduciato dal Consiglio di Lega e
costretto a dimettersi. Di seguito la decisione.
"Il Tribunale federale nazionale, letti
gli atti. Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in
data 8 giugno 2015 nei confronti di Felice Belloli, Presidente della
Lega Nazionale Dilettanti all’epoca del fatto contestato, per
rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e
degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e
probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonché degli
artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice perchè, nel corso
della riunione del Consiglio Direttivo del Dipartimento Calcio
Femminile del 5 marzo 2015, poneva fine alla discussione sui
finanziamenti da erogare a tale movimento calcistico pronunciando,
alla presenza dell’intero Consiglio di Dipartimento e di due
persone della Segreteria, la frase “basta! Non si può sempre
parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche”, testualmente
riportata nel verbale della ridetta riunione, così esprimendo
pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intero
movimento calcistico femminile e ponendo in essere un comportamento
discriminatorio in quanto direttamente denigratorio del predetto
movimento per motivi di tendenze sessuali. Letta la memoria
depositata in giudizio dalla difesa del Belloli con la quale si
assume: che non v’è certezza della frase contestata che si assume
esattamente ricordata; che non risulta accertato alcun tipo di
reazione al momento della riunione in cui la frase contestata sarebbe
stata pronunciata; che la verbalizzazione della riunione non
risulterebbe univoca visto che soltanto la terza bozza di verbale
conterrebbe la frase in contestazione; che, peraltro, la terza
stesura di detto verbale non risulterebbe preventivamente inviata ai
membri del Consiglio ne’ letta nel corso del Consiglio stesso; che
non sussisterebbe la violazione contestata considerato che il termine
“lesbiche” non potrebbe essere ritenuto offensivo indicandosi con
lo stesso un “genus”; che tutti i comportamenti tenuti dal
Belloli successivamente alla riunione del 5 marzo 2015 non sarebbero
stati diretti a ledere il movimento del calcio femminile quanto a
promuoverlo favorendo la base del movimento piuttosto che il vertice
dello stesso; che, alla luce di tali considerazioni, il Belloli
dovrebbe essere prosciolto. Considerato che con la stessa memoria i
difensori del Belloli hanno chiesto in via istruttoria la produzione
di una serie di documenti. Ascoltato i rappresentanti della Procura
federale avv. Giorgio Ricciardi e Gianmaria Camici i quali hanno
concluso per l’affermazione di responsabilità del Belloli
chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 8
(otto). Ascoltati i difensori del Belloli i quali hanno ribadito
tutto quanto esposto nella memoria difensiva insistendo per il
proscioglimento del loro assistito. Valutate in via preliminare le
richieste istruttorie formulate dalla difesa del Belloli, per le
quali la Procura federale si è rimessa alle decisioni di questo
Tribunale, questo Tribunale ha ritenuto di dover respingere dette
richieste in quanto ininfluenti al fine del decidere. Considerato, in
relazione alle eccezioni formulate dalla difesa del Belloli: che la
frase in contestazione sia stata pronunciata v’è assoluta
certezza; i difensori del Belloli hanno basato buona parte delle
proprie difese a considerazioni relative al contesto nel quale la
frase poteva essere stata resa, ma il capo di incolpazione si limita
a contestare il fatto che la frase sia stata pronunciata e su tale
fatto storico convergono le testimonianze di diverse persone presenti
alla riunione del Consiglio, che non possono essere ovviamente
smentite dalla dichiarazioni di altri Consiglieri, i quali si
limitano a dire di non aver udito la frase, in tutto o in parte; che
appare assolutamente irrilevante il fatto che nella riunione del 5
marzo 2015 la frase in questione non abbia prodotto reazioni di alcun
genere; che appare altresì irrilevante che si siano effettuate più
verbalizzazioni della riunione, atteso che nella terza versione,
unica ad essere stata poi approvata nella successiva seduta del
Dipartimento Calcio Femminile, è per l’appunto contenuta, tra
virgolette, la frase pronunciata dal Belloli; che non può essere
presa in considerazione l’eccezione del mancato preventivo invio
del verbale ai membri partecipanti alla riunione, ne’ tanto meno la
mancata lettura dello stesso, considerato che nessuno degli
interessati ha eccepito alcunché al riguardo ed il verbale risulta
approvato regolarmente. Ritenuto che la frase pronunciata dal Belloli
ha avuto una importante portata denigratoria per motivi di tendenze
sessuali apparendo resa in tono dispregiativo ed a nulla al riguardo
possono valere gli assunti difensivi che ritengono il termine
“lesbiche “ non offensivo perché relativo ad un genus; peraltro
il riferimento operato dal Belloli a “queste quattro lesbiche”
indegne della concessione di contributi in denaro destinati allo
sviluppo della attività agonistica, comporta che l’espressione
acquisti un significato denigratorio e discriminatorio esteso
all’intero movimento del calcio femminile, che la semplice parola
“lesbiche” di per sé certamente non avrebbe. Ritenuto che la
frase pronunciata dal Belloli, in seguito alla pubblicazione del
verbale del Consiglio ha avuto notevole diffusione mediatica.
Considerato che, in forza delle considerazioni che precedono, risulta
provata la violazione da parte dell’incolpato dei doveri di
osservanza delle norme federali nonché dei principi di lealtà,
correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e
degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice, essendosi
oltretutto realizzata una forma di discriminazione del predetto
movimento, per cui il deferimento non può che essere accolto.
Considerato, però, che non può essere presa in considerazione ai
fini della quantificazione della sanzione l’aggravante della
qualifica federale rivestita dal Belloli in quanto la frase è stata
pronunciata nell’ambito di una riunione alla quale l’incolpato
partecipava in virtù della sua qualifica ma senza presiedere la
riunione stessa, sicché deve intendersi resa da un semplice
partecipante alla riunione medesima.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento,
infligge a Felice Belloli la sanzione della inibizione per mesi 4
(quattro).
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