diritto e sport

I 30 giorni dell' articolo 39: revisione e revocazione

Tredicesimo appuntamento con la rubrica dedicata al diritto sportivo: oggi parliamo di due procedimenti complessi

In questo appuntamento di “Diritto e sport” spieghiamo cosa si intende, in sede di diritto sportivo, quando sentiamo parlare di “revocazione e revisione”. Per farlo ci avvaliamo dell'aiuto del dottor Francesco Casarola, Sports Law Consultant, che ci porta dritti nel cuore della questione.

I concetti di revocazione e revisione si trovano nell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva. Il procedimento di revocazione è uno dei più complessi all'interno del nostro ordinamento, perché deve andare a determinare l'annullamento di un vecchio procedimento e crearne, di fatto, uno nuovo. Mettiamo il caso che un club faccio ricorso al Giudice Sportivo per la posizione irregolare di un calciatore – ci ha riassunto Casarola - e il giudice gli dia torto, così come la Corte Sportiva d'Appello Territoriale. Allora, laddove la decisione sia irrevocabile non trova più giustizia, fino però a trovare l'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, che dà la possibilità per le sentenze inappellabili o divenute irrevocabili di essere impugnate entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti effettuato tramite la volontà di una delle parti a danno dell'altra. Quindi, praticamente, se una parte volontariamente danneggia l'altra e durante il procedimento non si rinvengono documenti, laddove e quando si scopra questo dolo in danno di una parte, si può impugnare per revocazione di fronte la Corte Federale d'Appello.


Un secondo caso di revisione del vecchio procedimento è laddove vi è stata una decisione di condanna, ma sopravvengono o si scoprono nuove prove, che solo unite a quelle già valutate dimostrerebbero che il sanzionato deve essere prosciolto; oppure quando ci sono dei fatti posti a fondamento della decisione che non sono affini e quindi contrastano con quelli di altra decisione irrevocabile. In poche parole, laddove c'è un conflitto di due decisioni che dicono l'opposto allora si può chiedere la revocazione e la revisione di una delle due.

Un altro caso è se si è stati giudicati in base a prove ritenute false dopo la decisione o se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel vecchio procedimento documenti influenti per la decisione, o ancora, se nel vecchio procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa. L'ultimo caso in cui si può chiedere la revisione è nel caso di acclarata falsità all'interno degli atti del giudizio.

(Si ringrazia il dott. Francesco Casarola per la gentile collaborazione)

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