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Corte sportiva

Montespaccato - Latina Scalo: respinto il reclamo dei romani

La Corte Sportiva di Appello Territoriale si è pronunciata riguardo la gara dell'8 aprile, confermando la decisione del Giudice Sportivo con la perdita per 0-3 a tavolino

18 Maggio 2018

Montespaccato, respinto il reclamo (©Del Gobbo)

Montespaccato, respinto il reclamo (©Del Gobbo)

Montespaccato, respinto il reclamo (©Del Gobbo)

In relazione alla gara dell'8 aprile tra Montespaccato e Latina Scalo Sermoneta, valevole per il campionato di Eccellenza, girone B, arrivano le delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale. Ricordiamo che, alla formazione capitolina è stata infitta dal Giudice Sportivo la sanzione della perdita della gara per 3-0 a tavolino e una multa alla società di 500 euro. Montespaccato che aveva presentato il preannuncio di reclamo con la Corte che si è espressa come segue.


Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società Montespaccato proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo indicate in epigrafe, evidenziando, anche in sede di audizione, come le misure adottate dal giudice di primo grado fossero eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti.

Nello specifico l’arbitro, nel proprio referto di gara, riportava che intorno al 45° del II tempo sul punteggio di 2 –2 alcuni giocatori del Montespaccato minacciavano pesantemente giocatori avversari presenti in campo nonché sulla panchina. Le stesse pesanti minacce venivano rivolte al direttore di gara tanto che quest’ultimo per salvaguardare l’incolumità di un calciatore espulso del Latina Sermoneta gli permetteva di restare seduto sulla propria panchina anziché dirigersi negli spogliatoi.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritieneche il direttore di gara ha correttamente adempiuto alle sue funzioni ponendo in essere tutti i comportamenti necessari per poter garantire il corretto proseguimento della gara e che nonostante ciò fosse evidente come la situazione venutasi a creare sul terreno di gioco non permettesse all’arbitro di portare a termine l’incontro. Per quanto concerne la forza pubblica, regolarmente presente all’impianto di gioco, la sua funzione, in caso ditensioni sul campo, è quella di permettere alla terna arbitrale o alla squadra avversaria di poter allontanarsi dall’impianto di gioco in sicurezza e non di coadiuvare la terna arbitrale nel riportare la calma sul terreno digioco per permettere il regolare svolgimento dell’incontro.

Tenuto conto di quanto sopra menzionato si conclude giudicando congrua la sanzione inflitta alla società Montespaccato e che pertanto si conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

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