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Provvedimenti
07 Settembre 2018
Civitavecchia (©Cesolini)
Tegola in casa Civitavecchia, con il club nerazzurro penalizzato di un punto nell'attuale stagione dal Tribunale Federale Territoriale più un'ammenda di euro 1.000. Segue il comunicato ufficiale n. 43.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BIONDI STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., INRELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 3 DELLE NOIF E ALL’ART.8, COMMI 9 E 15 DELC.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 A TITOLO DIRESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER ILCOMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE.
Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, letti gliatti relativi al “mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 della somma di Euro 12.968,55 a favore dell’allenatore Luigi Staffa, come disposto dal Collegio Arbitrale LND epubblicato sul C.U. n°57 del del 20 ottobre 2017”. Dall’esame della documentazione la Procura Federale ha rilevato che a seguito del ricorsopresentato dall’allenatore Luigi Staffa, veniva condannata la Società A.S.D. Civitavecchia 1920 al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 12.968,55, oltre agli interessi legali fino alsoddisfo. La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, veniva comunicata alla Società inargomento, mediante lettera a/r del 9 agosto 2017 e che la Società stessa non ottemperava al pagamento nei termini previsti dalla normativa federale, cioè entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. In conseguenza di tali comportamenti la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Biondi Stefano, all’epoca dei fatti presidente i legale rappresentante della A.S.D. Civitavecchia 1920, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, e la Società A.S.d. Civitavecchia 1920, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Alla riunione indetta presso il C.R. lazio, per il giorno 6 settembre 2018, è presente per la ProcuraFederale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente l’Avv. Simone Feoli ed il Vice Presidente Sig. Ivano Iacomelli. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, riconoscendo le responsabilità dei deferiti inquestione, proponendo le seguenti sanzioni:
- Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione;
- A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.500,00 e n°3 punti di penalizzazione. I rappresentanti della deferita riconoscono l’addebito, sottolineando però di aver provveduto al pagamento, seppur in ritardo, chiedendo di conseguenza di attenuare le sanzioni in particolarmodo a carico della società. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti siano stati documentalmente provati e che quindivadano applicate le sanzioni edittali previste pur se in misura ridotta rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale, per adeguare la decisione ai costanti precedenti del Tribunale Federale Territoriale, quando il pagamento sia stato comunque effettuato. Visto tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, perl’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:
- Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione:
- A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.000,00 e n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019, nel Campionato di competenza.
Si trasmette agli interessati.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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