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giustizia
Dopo la partita sospesa dall'arbitro Lotito di Cremona, arriva il verdetto della giustizia sportiva per il tecnico capitolino
05 Aprile 2022
Mario Lenzini, squalificato 5 anni (Foto ©Tucci)
Dopo quanto accaduto domenica nel posticipo di Allumiere tra Parioli ed Aranova che ha portato l'arbitro Lotito di Cremona ad interrompere la gara anticipatamente, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. Il tecnico capitolino è stato squalificato per 5 anni. Di seguito il testo pubblicato sul comunicato numero 318 del CR Lazio in merito alla sanzione.
Al 37' del secondo tempo, l'arbitro espelleva il Sig. Lenzini Mario (allenatore società PARIOLI CALCIO) perché entrava indebitamente sul terreno di gioco tentando di aggredire un calciatore della squadra avversaria che aveva appena realizzato una rete. Alla notifica del provvedimento disciplinare, avvicinava l'arbitro strattonandolo e, successivamente, lo colpiva con una testata alla nuca provocandogli dolore. Il direttore di gara, a seguito di detta aggressione cercava di far rientro negli spogliatoi. Veniva inseguito per circa 60 metri dal suddetto Sig. Lenzini che lo minacciava di morte e rappresaglia. Veniva definitivamente allontanato dai dirigenti e calciatori. L'arbitro chiedeva l'intervento della Forza Pubblica che tutelava l'incolumità degli ufficiali di gara. -In considerazione dei fatti accaduti e sopra riportati, l'arbitro al 37' del secondo tempo sospendeva definitivamente la gara sul seguente punteggio Parioli Calcio - Aranova 2 3. L'arbitro, persistendo forte dolore alla testa, al rientro nella propria sede, si portava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove gli riscontravano un trauma cranico minore con ematoma nella regione occipitale e prognosi di giorni 2 s.c..
In virtù all'art. 10 comma 1 del CGS DELIBERA
a) di infliggere alla società Parioli Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
b) di squalificare il Sig. Lenzini Mario (Parioli Calcio) fino al 31.03.2027. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con C.U. n. 104 del 17/12/2014.
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