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IL COMUNICATO

Ufficiale: Sporting Genzano k.o. a tavolino col Praeneste

Il Giudice Sportivo ha deciso per la vittoria a tavolino in favore del Praeneste Carchitti

15 Dicembre 2017

Ufficiale: Sporting Genzano k.o. a tavolino col Praeneste

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A seguito dell'errore nella turnazione dei cambi nel match tra Praeneste Carchitti e Sporting Genzano, il Giudice Sportivo ha deciso di punire quest'ultimo con la sconfitta a tavolino a favore dei biancoverdi. Questo il comunicato apparso sul sito della LND: "Sciogliendo la riserva di cui C.U. n. 175 del 29/11/2017 Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società PRAENESTECARCHITTI con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento pereffetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara da parte della società SPORTING GENZANO. La reclamante sostiene che la società SPORTING GENZANO al 23' del secondo tempo sostituiva i calciatori n. 7 ROCCO Matteo (classe 1998) con il n. 14 BALDOLINI Gianpaolo (classe 1997) e GARRA Lorenzo(classe 1998) con PASCUCCI Patrizio (classe 1985). In funzione delle suddette sostituzioni la società SPORTING GENZANO si è venuta a trovare in camposenza i necessari giovani contravvenendo alla norma di cui al C.U. n. 1 del 5.7.2017. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) si rileva anche dai foglietti delle sostituzioni effettuate durante la gara dalla società SPORTING GENZANO la seguentecronologia delle stesse

1) al 23' del secondo tempo esce ROCCO Matteo nato il 5.2.1998 entra il n. 14 BALDOLINI Gianpaolo nato il1.3.1997

2) al 23' del secondo tempo esce il n. 11 GARRA Lorenzo nato il 9.12.1998 entra il n. 16 PASCUCCI Patrizio nato il 25.11.1985

3) al 280 del secondo tempo esce il n. 8 MASTRELLA Francesco nato il 12.7.1997 entra il n. 13 AGOSTINI Giulio nato il 24.12.1999.

In considerazione di quanto sopra la società SPORTING GENZANO ha trasgredito quanto previsto dallenorme vigenti e disposte sul C.U. n.1 del 5.7.2017.


In virtù all'art. 17 comma 5 del CGS DELIBERA:

a) di accogliere il reclamo proposto dalla società PRAENESTE CARCHITTI

b) di comminare alla società SPORTING GENZANO la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3.

La tassa va accreditata.

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