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Giustizia
14 Gennaio 2026
Città di Ceprano, confermato il 3-1 sul Lariano (Foto ©De Cesaris)
Giustizia sportiva con diversi casi da valutare ed altri sui quali invece si è espressa dopo l'ultimo turno di Eccellenza e Promozione.
Come prevedibile, l'Arce ha presentato ricorso dopo la sfida contro i rossoblù setini, per un caso che rischia di fare giurisprudenza vista la sua particolarità.
Congelato quindi al momento l'1-1 maturato al Lino De Santis.
Giunge invece a conclusione il verdetto riguardo Città di Ceprano - Atletico Lariano, che si era chiusa con il 3-1 dei gialloneri ai danni dei castellani. Il reclamo del club gialloverde è stato dichiarato infondato.
Esaminato il ricorso fatto pervenire nel rispetto delle norme federali, dalla società Atletico Lariano, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'Arbitro, a richiesta della società Città di Ceprano che richiedeva se il loro calciatore Stazi Domenico, con il n. 11, avesse potuto prendere parte alla gara con la fotocopia del documento di identità, in quanto aveva smarrito l'originale: dopo averne negato la possibilità, in un secondo momento lo permetteva, ad esibizione della patente digitale tramite l'applicazione IO, sul cellulare del medesimo calciatore Pertanto richiede la vittoria a tavolino della gara.
Il ricorso è infondato. Infatti, sentito l'Arbitro, con supplemento di rapporto, ha confermato tale circostanza, ribadendo che lo Stazi era in possesso dell'applicazione IO ed ha effettuato l'accesso davanti a lui, mostrandogli, quindi, il documento digitale. Questo Organo Giudicante, - vista la Circolare del 22/10/2024 - prot. N. 32079 - "Sistema IT Wallet", del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, nella quale, l'art. 64- quater, al comma 7, definisce come "la versione digitale della patente di guida di cui è titolare una persona residente in Italia, è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, analogamente alla sua versione cartacea"; - che l'Art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara", al comma 1 detta "Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione"; - acclarata l'uniformità della patente digitale tramite applicazione IO, alla patente o alla carta di identità cartacea, come dalla predetta Circolare
E' invece ancora da omologare il pareggio per 1-1 tra Boville Ernica e Magnitudo per via del ricorso presentato dalla formazione baucana.
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