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Pugno al volto dell'arbitro: sentenza shock del giudice sportivo

Sabato scorso un'altra aggressione nei campi del Lazio, stavolta in Under 15 Provinciali: 500 euro di multa e due punti di penalizzazione all'Atletico Focene per aver lasciato i cancelli aperti e incustoditi consentendo l'ingresso di una persona non identificata. Eppure le istituzioni avevano richiesto pene esemplari...

15 Novembre 2018

Pugno al volto dell'arbitro: sentenza shock del giudice sportivo

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E' stata una settimana nera per il calcio dilettantistico del Lazio. L'aggressione all'arbitro Bernardini ha fermato tutti i campionati, ma come spesso denunciato dalla nostra testata sono diversi i casi di violenza sui campi della nostra regione. Stavolta siamo nel settore giovanile, più precisamente nell'Under 15 Provinciale: al termine di Atletico FoceneAurelia Antica, il direttore di gara è stato colpito "da una persona non autorizzata e non identificata che, approfittando dei cancelli lasciati incustoditi, riusciva ad avvicinare l'arbitro colpendolo con un pugno al volto procurandogli forte dolore", come riporta il comunicato ufficiale n° 50 della Delegazione Provinciale di Roma. L'ennesimo episodio di violenza seguito però da una sentenza che appare decisamente leggera soprattutto in virtù degli sviluppi del caso Bernardini e della richiesta da parte dei più alti esponenti delle istituzioni nazionali, sportive e politiche, di sanzioni esemplari. 


Di seguito il testo integrale del giudice sportivo nel comunicato 50 della delegazione provinciale di Roma.

“Euro 500,00 ATLETICO FOCENE Penalizzazione di 2 punti in classifica: per aver lasciato aperti ed incustoditi i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo, al termine della gara, l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi a persona non autorizzata e non identificata che riusciva ad avvicinare l’arbitro colpendolo con un pugno al volto procurandogli forte dolore.

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/2/2019 Ormesani Martino Giuseppe - Dirigente addetto all’arbitro - Al termine della gara non provvedeva a far chiudere i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo in tal modo l’ingresso a persona non autorizzata colpevole di atto di violenza nei confronti dell’arbitro. Sanzione contenuta per successiva fattiva collaborazione”.

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