PROVINCIALI
Lirinia-Torrenova: per l'arbitro insulti gravi ma non razzisti e 0-3 a tavolino
Con il comunicato n. 49, il giudice sportivo ha fatto chiarezza su quanto accaduto lo scorso weekend nella partita di Under 16 tra Lirinia Academy e Torrenova FC. Dalle ricostruzioni del direttore di gara, non si evince la natura razzista degli insulti provenienti dal Presidente della squadra di casa. Mentre la versione dell'arbitro sembrerebbe conciliarsi, sia nelle dinamiche, sia nelle tempistiche, con quanto rilasciato dalla società del Torrenova. Di seguito il comunicato ufficiale.
-Al termine del I tempo persona non autorizzata e non identificata qualificatasi come Presidente della Soc. I.LIRINIA ACADEMY CALCIO. entrava nello spazio antistante gli spogliatoi e rivolgeva gravi insulti all’indirizzo dei calciatori della Soc. TORRENOVA F.C.;
- tale accadimento causava la reazione dei sostenitori della predetta SOC TORRENOVA F.C. che a loro volta entravano anch’essi nello spazio antistante gli spogliatoi rivolgendo insulti alla predetta persona ed ai calciatori avversari;
- a questo punto si rendeva necessario l’intervento della forza pubblica che ristabiliva l’ordine;
- in seguito alla ristabilita normalità l’arbitro invitava le due squadre a riprendere la gara;
- la SOC. LIRINA A. però comunicava all’arbitro di non voler riprendere l’incontro consegnandogli una dichiarazione in tal senso.
Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la SOC. I.LIRINIA ACADEMY CALCIO rifiutandosi di proseguire l’incontro deve considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti ai sensi dell’art.53 delle N.O.I.F., visto pertanto l’art.10 del C.G.S.
SI DECIDE
A) Di infliggere alla SOC.I.LIRINIA ACADEMY CALCIO la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 – 3 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica;
B) Di comminare alla stessa Società l’ammenda di €. 125,00 di cui €.25,00 per prima rinuncia ed ,€.
100 per il comportamento di una persona non identificata ma riconducibile alla Società;
C) Di comminare alla Società TORRENOVA l’ammenda di €. 75,00 per il comportamento di propri
sostenitori.