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GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: 3-0 all'Anzio in Under 17, in Under 15 verrà ripetuto il match con il Cecchina

Ufficiali le decisioni in merito all'ultimo turno di campionati giovanili

12 Marzo 2026

Le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo, 3-0 a tavolino in Under 17 regionali

Con il consueto comunicato diramato dal CR Lazio, sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultimo turno dei campionati giovanili. Le due più importanti arrivano dall'Under 17 regionali, con 3-0 a tavolino per quanto riguarda Indomita Pomezia - Anzio. In quanto, il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che:

- la gara è stata sospesa al 25' del II tempo, sul punteggio di Indomita Pomezia ASD - Anzio Calcio 1924 3 - 0 in quanto, a seguito della segnatura della terza rete da parte della società ospitante, il Dirigente accompagnatore della società Anzio Calcio 1924, sig. SCORZIELLO Danilo, entrava indebitamente sul terreno e si portava di corsa verso l'Arbitro, arrivando quasi "faccia a faccia" con lo stesso, protestando ed assumendo comportamento minaccioso. Unitamente al predetto Dirigente, anche i calciatori titolari della squadra avvicinavano l'Arbitro protestando. In questo contesto, l'Arbitro, preso atto della situazione verificatasi, considerava che non ci fossero le condizioni per proseguire la gara, sentendo messa a repentaglio la propria incolumità personale e la sospendeva definitivamente.

- nella circostanza, sulla tribuna si creava un diverbio fra i sostenitori della società ospitante che contestavano il comportamento disdicevole del Dirigente della società Anzio Calcio 1924 e quelli di quest'ultima società, i quali, al contrario rivolgevano all'Arbitro espressioni minacciose.

Questo O.G. ritiene altamente diseducativo e fuori contesto il comportamento del Dirigente Sig. SCORZIELLO, atteso che messo in atto nel contesto di gara di attività di settore giovanile e della qualifica della persona in seno alla società, che dovrebbe essere di esempio positivo per i giovani calciatori, anziché trasmettere condivisione nelle proteste nei confronti degli altrettanto giovani Direttori di gara. Per quanto sopra riportato la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società Anzio Calcio 1924. 

Sempre per la società neroniana, verrà ripetuta la sfida di Under 15 contro la Pro Calcio Cecchina. Decisione dovuta in quanto:

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 159 del 26/2/2026; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società Pro Calcio Cecchina, con il quale si deduce che "al 23' del II tempo smetteva di funzionare l'impianto di illuminazione del campo.

Constatando che l'illuminazione delle case e delle strutture intorno all'impianto era funzionante, il Direttore di gara stabiliva che si doveva attendere un tempo pari al tempo di attesa per dare modo di far riparare il guasto. Terminato questo tempo senza che fosse stata ripristinata l'illuminazione, l'Arbitro rimandava le squadre negli spogliatoi e decretava la fine anticipata della gara. Pertanto si chiede l'applicazione della sconfitta a tavolino per la società Anzio Calcio 1924".

Il ricorso è infondato.

Infatti, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che la stessa, in programma alle ore 17:00, è stata sospesa al 23' del II tempo, sul risultato di Anzio Calcio 1924 - Pro Calcio Cecchina 1 - 1, a causa di un black out nell'impianto di gioco, dovuto ad un problema cittadino dell'ENEL, come meglio specificato dall'Arbitro nel supplemento di referto - nel quale afferma che anche la zona esterna al campo era completamente al buio - e che ciò impediva la regolare prosecuzione della gara. Dopo 40' l'impianto era ancora al buio e pertanto il Direttore di gara decretava la fine anticipata dell'incontro. Dopo ulteriori 20' allorchè si apprestava a lasciare il campo sportivo tornava la luce, ma oramai era impossibile riprendere la gara e si allontanava definitivamente".

Preso atto di tale situazione e ritenuto sussistano evidenti cause di forza maggiore, visto l'art. 10 comma 5 punto d), del CGS

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